RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

15 NOVEMBRE 2017, N. 240 IMPOSTE E TASSE. Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide e contenenti, o meno, nicotina – sottoposizione ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell’accisa gravante sull’equivalente consumo convenzionale di sigarette, determinato con procedure tecniche definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei manufatti, senza operare alcuna distinzione ed applicazione del regime impositivo tra liquidi contenenti nicotina e liquidi che ne sono privi – non fondatezza. L’art. 1, comma 1, lett. f , n. 1 , d.lgs. n. 188/2014 ha introdotto una disposizione che si discosta da quella dichiarata illegittima dalla sentenza costituzionale n. 83/2015 per due elementi fondamentali. In primo luogo, infatti, non vi è più l’equiparazione con l’accisa sulle sigarette tradizionali, poiché l’aliquota è ora fissata nella misura del cinquanta per cento dell’imposta che si applicherebbe su un quantitativo equivalente di sigarette tradizionali. In secondo luogo, l’imposta non colpisce più i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati”, nonché i relativi dispositivi necessari per consumarli, bensì i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. Il d.lgs. n. 188 del 2014, dunque, ha rimosso le ragioni d’illegittimità della disciplina precedente, che non potrebbero essere replicate per l’attuale formulazione dell’art. 62-quater, d.lgs. n. 504/1995. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 307/2013 la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. impone al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa. 15 NOVEMBRE 2017, N. 239 PROCESSO PENALE. Accertamenti tecnici non ripetibili – inapplicabilità delle previste garanzie difensive, avuto riguardo alle attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA – non fondatezza. Il solo fatto che un atto di indagine concerna rilievi o prelevamenti di reperti utili per la ricerca del DNA non ne modifica la natura e non ne giustifica, di per sé, la sottoposizione ad un regime complesso come quello previsto dall’art. 360 c.p.p In senso conforme, cfr. Cass. Pen., n. 10350/2013 la disposizione sugli accertamenti tecnici non ripetibili riguarda l’attività di accertamento tecnico probatorio fatta su cose soggette a modificazione, sia di per sé il passaggio del tempo e le conseguenza sullo stato dei luoghi. che per il carattere distruttivo del tipo di accertamento svolto sul reperto. Ma si tratta di cosa ben diversa dalla attività operativa di prelievo di campioni e di individuazione dell’oggetto esaminare. 10 NOVEMBRE 2017, N. 238 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI. Contratti di locazione abitativa registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e prorogati negli effetti dall’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47 del 2014 – canone locativo o indennità di occupazione dovuti dai conduttori che, tra la data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo e il 16 luglio 2015, hanno versato il cosiddetto canone sanzionatorio previsto dall’art. 3, comma 8, dello stesso decreto – determinazione ope legis in misura pari al triplo della rendita catastale dell’immobile nel periodo considerato – manifesta infondatezza. La disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo introdotta dall’art. 1, co. 59, della legge n. 208/2015 non ha ripristinato i pregressi contratti di locazione non registrati, violando il giudicato costituzionale, ma ha previsto una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell’indennizzo dovuto dal conduttore, in ragione dell’occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità del contratto. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 87/2017 in tema di contratti di locazione tardivamente registrati, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 59, legge n. 208/2015, recante ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016 ”, nella parte in cui sostituisce l’art. 13, co. 5, legge n. 431/1998 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo , sollevata, in riferimento agli artt. 136 e 3 Cost., non è fondata. Nell’ipotesi in questione, infatti, non ricorre alcuna violazione del giudicato costituzionale, poiché detta previsione non determina la sanatoria ex lege del contratto, bensì importa una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell’indennizzo dovuto dal conduttore, in ragione dell’occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità del contratto e, dunque, l’assenza di suoi effetti ab origine, né sussiste alcuna disparità di trattamento con la regolamentazione della situazione eterogenea, correlata all’esistenza di un contratto scritto non registrato nel termine prescritto, in cui il canone dovuto corrisponde al valore minimo definito dalla contrattazione collettiva territoriale. 10 NOVEMBRE 2017, N. 236 IMPIEGO PUBBLICO. Riforma degli onorari dell’Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici – criteri per la determinazione dei compensi professionali degli avvocati e dei procuratori dello Stato – non fondatezza. Gli avvocati ed i procuratori dello Stato sono stati espressamente sottratti al regime della privatizzazione che ha interessato il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione essi si caratterizzano, quindi, per una peculiarità ordinamentale che li differenzia dagli altri avvocati dipendenti della pubblica amministrazione, soggetti, di contro, alla contrattazione collettiva. L’eterogeneità dei termini raffrontati preclude, dunque, la comparazione in riferimento all’art. 3, co. 1, Cost In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 192/2016 la violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ma non quando la diversità di disciplina corrisponda ad una diversità di situazioni, sempre con il limite generale dei principî di proporzionalità e ragionevolezza. 8 NOVEMBRE 2017, N. 233 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Trattamento economico dei magistrati – meccanismo di adeguamento triennale della retribuzione basato sulla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie di pubblici dipendenti – variazioni trascurabili o negative delle retribuzioni di riferimento nel triennio – manifesta inammissibilità. Il sistema di adeguamento automatico triennale degli stipendi dei magistrati, volto ad attuare il precetto costituzionale dell’indipendenza della magistratura, risponde all’esigenza di rilievo costituzionale di delineare un meccanismo che svincoli la progressione stipendiale da una contrattazione e che, comunque, eviti il mero arbitrio di un potere sull’altro. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 223/2012 spetta alla discrezionalità del legislatore, chiamato a scegliere i termini di riferimento più ampi e appropriati, modulare in concreto il meccanismo di adeguamento degli stipendi dei magistrati, in modo da affrancare la magistratura da una mera dialettica contrattualistica”. 8 NOVEMBRE 2017, N. 232 EDILIZIA E URBANISTICA. Ambiente – energia – norme della Regione siciliana – prescrizioni di recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – interventi senza titolo abilitativo relativi a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – illegittimità costituzionale. L’art. 3, comma 2, lett. f , della legge della Regione siciliana n. 16/2016 Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è costituzionalmente illegittima nella parte in cui consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE senza fare salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, qualora prevista. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 28/2013 considerato che la legislazione statale attua quanto disposto dalla normativa dell’Unione europea, in base alla quale VIA e VINCA debbono precedere l’avvio dell’attività, non residua alcuno spazio per il legislatore regionale che gli permetta di apportare deroghe alla natura preventiva di tali istituti.