RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

20 OTTOBRE 2017, N. 229 ACQUE PUBBLICHE. Norme della Regione siciliana - Denuncia dei pozzi - Differimento del termine ultimo, previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 275/1993, e successive modifiche, per la presentazione delle denunce dei pozzi – illegittimità costituzionale. L’indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua risponde a un interesse unitario che esige un’attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale e non tollera discipline differenziate nelle sue diverse parti. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 323/1998 la disciplina statale in materia di tutela delle acque deve essere ascritta all’area delle riforme economico-sociali, sia per il suo contenuto riformatore, sia per la sua attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza. 20 OTTOBRE 2017, N. 225 PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Sentenza n. 1354/2016 della Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello, trasmessa con nota del 22 marzo 2017 al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, recante condanna di alcuni dipendenti della Presidenza della Repubblica al risarcimento del danno erariale verificatosi per ammanchi di cassa presso la Tenuta di Castelporziano – conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – ammissibilità. Anche nei conflitti tra poteri dello Stato può porsi la necessità di assicurare in tempi brevi una protezione interinale alle attribuzioni della parte ricorrente, sicché l’art. 40 l. n. 87/1953, riguardante i conflitti di attribuzione tra enti, deve ritenersi analogicamente applicabile anche a questi giudizi. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 274/2014 nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale trova applicazione l’art. 35 l. n. 87/1953, come sostituito dall’art. 9, comma 4, legge 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , mentre nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale la tutela cautelare può essere concessa dal giudice a quo. 20 OTTOBRE 2017, N. 222 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI. Concordato preventivo - Risoluzione del concordato - Attribuzione al Tribunale del potere di dichiarare d'ufficio il fallimento, in mancanza della richiesta del debitore o dei creditori o del pubblico ministero – manifesta inammissibilità. L’art. 4 d.lgs. n. 5/2006 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, l. 14 maggio 2005, n. 80 , che ha sostituito l’art. 6 r.d. n. 267/1942 ed ha eliminato il potere del tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento risponde ad un criterio di coerenza interno al sistema, tenuto conto che il nostro ordinamento processuale civile è, sia pure in linea tendenziale e non senza qualche eccezione, ispirato dal principio ne procedat judex ex officio , così da escludere che in capo all’organo giudicante siano allocati anche significativi poteri di impulso processuale. In senso conforme, cfr. Corte Cass., S.U., n. 993/2015 l’abrogazione espressa del potere del tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento, nel caso di risoluzione del concordato preventivo, realizzata dall’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 169/2007, ha avuto valore meramente ricognitivo di una abrogazione implicita che è stata indotta dalla riformulazione dell’art. 6 r.d. n. 267/1942, in modo da rendere incompatibile la sopravvivenza dell’istituto nell’ambito della disciplina del concordato preventivo.