RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

12 OTTOBRE 2017, N. 215 REATI MILITARI. Ingiuria – sanzione penale – applicabilità a condotte estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato – non fondatezza. La mancata ricomprensione dell’art. 226 cod. pen. mil. pace Ingiuria” nell’ambito della abrogazione di reati che ha coinvolto l’art. 594 c.p. ad opera del d.lgs. n. 7/2016 rientra sicuramente tra le scelte che il legislatore può compiere discrezionalmente, incontrando il limite della manifesta irragionevolezza. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 127/2017 spetta al Parlamento una funzione centrale tanto nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, quanto nella selezione delle materie da depenalizzare. 12 OTTOBRE 2017, N. 214 ELEZIONI. Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo in seguito a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi - Previsione che sono sospesi di diritto dalla carica di consigliere regionale coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti – manifesta inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. a , d.lgs. n. 235/2012 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi , sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., è manifestamente inammissibile. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 276/2016 non appare configurabile, sotto il profilo della disparità di trattamento, un raffronto tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle regioni e negli enti locali e quella dei membri del Parlamento e del Governo, essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale degli organi costituzionali ora citati ne consegue che certamente non può ritenersi irragionevole la scelta operata dal legislatore di dettare le norme di cui all’art. 8, d.lgs. n. 235/2012 con esclusivo riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali. 12 OTTOBRE 2017, N. 212 AMBIENTE. Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – previsione che fanno parte del Sistema nazionale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale [ISPRA] e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 7, l. n. 132/2016 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 98/2017 la normativa statale riconducibile alla materia ambientale è applicabile solo laddove non entrino in gioco le competenze riconosciute dalla normativa statutaria agli enti ad autonomia differenziata in tal caso, lo scrutinio di legittimità costituzionale deve confrontarsi con il complessivo assetto normativo delineato dagli statuti di autonomia.