RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ V, 12 AGOSTO 2017, N. 3985 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE P.A. CONTRATTI DELLA P.A. IN GENERE. Esclusione dalla gara definitività dell’accertamento della pretesa tributaria. In tema di appalti pubblici, alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara occorre presentare una piena conformità fiscale ai fini dell’esclusione dalle pubbliche gare per carenza dei requisiti di ordine generale articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 , può dirsi definitivamente accertato” un rilevante insoluto fiscale fatto oggetto di cartella di pagamento ritualmente notificata all’impresa interessata laddove, alla data ultima prevista per la presentazione della domanda di partecipazione, siano ancora pendenti i termini per l’impugnativa ultimo giorno difatti, la possibilità di impugnativa della cartella e la pendenza dei termini a tal fine fissati non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella. Il Consiglio di Stato ha rilevato in tema di appalti che, ai fini dell’esclusione dalle pubbliche gare per carenza dei requisiti di ordine generale articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 , può dirsi definitivamente accertato” un rilevante insoluto fiscale fatto oggetto di cartella di pagamento ritualmente notificata all’impresa interessata laddove, alla data ultima prevista per la presentazione della domanda di partecipazione, siano ancora pendenti i termini per l’impugnativa ultimo giorno . Nella specie, la sentenza in esame ha posto in rilievo che a il ricorrente impugnava la pronuncia del TAR con cui veniva respinto il ricorso diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per la manutenzione straordinaria delle strade pubbliche b detta esclusione era stata disposta in quanto, in sede di verifica dei requisiti disposta a seguito dell’aggiudicazione provvisoria in suo favore, era emerso che, alla data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, sussistevano a carico dell’impresa gravi irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse c il Consiglio ha rilevato che a carico dell’appellante erano state emesse, peraltro, altre due cartelle di pagamento, di cui una certamente divenuta definitiva per mancata impugnazione e per un importo superiore a quello pari a mille euro rilevante ai fini della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, espressamente richiamato dal comma 2 dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ciò posto, il Collegio ha condiviso la tesi del TAR, chiarendo che a la cartella di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi formali attinenti la stessa cartella, non potendosi quindi rimettere in discussione la definitività dell’accertamento della sottostante pretesa tributaria alla quale è infatti sottesa l’emanazione della cartella b pertanto, la possibilità di impugnativa della cartella e la pendenza dei termini a tal fine fissati non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella. Inoltre, la Sezione ha precisato altresì che anche laddove si aderisse alla diversa opzione interpretativa secondo cui la pendenza del termine per l’impugnativa impedirebbe il formarsi della definitività dell’accertamento persino in caso di cartella di pagamento, ciò presuppone necessariamente la proposizione del ricorso avverso la suddetta cartella. In tal senso, il Consiglio ha richiamato quanto affermato dalla Corte di Giustizia CGUE, sentenza in causa 9 febbraio 2006 in causa C226/04, Zilch ossia che l’articolo 29, primo comma, lettere e e f , della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE non si oppone ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionali in base alle quale un prestatore di servizi che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non abbia adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi obblighi in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse, possa regolarizzare la sua situazione successivamente – in forza di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dallo Stato, o – in forza di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti, o – mediante la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale, a condizione che provi, entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali, di aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato, o che abbia presentato un tale ricorso entro questo termine . Pertanto, la Sezione – atteso che la pendenza del termine per l’impugnativa non rappresenta una sorta di indistinta e generalizzata eccezione al principio secondo cui alla data di scadenza della domanda di partecipazione occorre presentare una piena conformità fiscale e precisato che, al contrario, la pendenza del termine può giovare all’impresa interessata soltanto laddove il ricorso in sede giurisdizionale sia stato puntualmente proposto – ha respinto l’appello.