RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 10 AGOSTO 2017, N. 3980 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE P.A. - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE. Esclusione dalla gara obbligo di dichiarare ogni condanna penale riportata In tema di appalti pubblici, in presenza di una lex specialis di gara che contempla espressamente l’obbligo di rendere la dichiarazione per qualunque condanna penale riportata, anche se relativa a reati non incidenti sulla moralità professionale, il fatto che il modulo per la presentazione dell'offerta sia articolato in modo da non consentire o non consentire agevolmente detta dichiarazione non esonera il concorrente dal dovere di provvedervi utilizzando allo scopo qualunque mezzo, anche aggiungendo, per esempio, apposita postilla al modulo di domanda. Il Consiglio di Stato ha rilevato - in tema di appalti pubblici - che l’individuazione e la selezione delle condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale non può essere rimessa alla valutazione dello stesso concorrente/dichiarante, in tal modo impedendo alla stazione appaltante di valutare la concreta incidenza della singola condanna sulla complessiva moralità professionale del concorrente. A tal proposito, la Sezione ha richiamato quanto enunciato dalla giurisprudenza sul tema, ossia che 1 in via generale, nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto pubblico, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell'art. 38, comma 1, lett. c D.Lgs. 163/2006, ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2016 n. 3402 id., 29 aprile 2016 n. 1641 id., 2 dicembre 2015, n. 5451 e 2 ottobre 2014, n. 4932 id., Sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 834 id., Sez. III, 28 settembre 2016, n. 4019 2 posto che, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, la completezza delle dichiarazioni rappresenta già di per sé un valore da perseguire poiché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla selezione, una dichiarazione inaffidabile - in quanto falsa o incompleta - deve ritenersi, al di là dell'elemento soggettivo sottostante, già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare. Né rileva l'insussistenza di un elemento intenzionale in capo alla società stessa, stante l'assenza di diligenza in tal senso - ex multis - Cons. Stato, IV, 7 luglio 2016, n. 3014 id., V, 5 maggio 2016, n. 1817 id., V, 2 ottobre 2014, n. 4896 . Nella specie, la sentenza in esame ha posto in rilievo che a il ricorrente impugnava la pronuncia del TAR con cui veniva respinto il ricorso diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara di appalto indetta dalla Regione per l’affidamento dei lavori idraulici e di ricostruzione di opere pubbliche danneggiate b detta esclusione era stata disposta a causa della mancata dichiarazione dei precedenti penali c dal Disciplinare di gara emergeva con chiarezza, infatti, che la legge di gara richiedeva ai concorrenti l’indicazione di qualunque reato pur se assistito dal beneficio della non menzione al fine di consentire alla stazione appaltante di apprezzarne la gravità ai fini ammissivi. Ciò posto, il Collegio ha condiviso la tesi del TAR, chiarendo che a in presenza di una lex specialis di gara che contempla espressamente l’obbligo di rendere la dichiarazione per qualunque condanna penale riportata, anche se relativa a reati non incidenti sulla moralità professionale, il fatto che il modulo per la presentazione dell'offerta sia articolato in modo da non consentire o non consentire agevolmente la detta dichiarazione, non esonera il concorrente dal dovere di provvedervi utilizzando allo scopo qualunque mezzo, anche aggiungendo, per esempio, apposita postilla al modulo di domanda in tan senso Cons. Stato, V, 12 ottobre 2016, n. 4219 b inoltre - sottolinea, peraltro, la sentenza in esame - il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni riguardanti elementi essenziali radicalmente mancanti - pena la violazione della par condicio fra concorrenti - ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2014, n. 9 id., Sez. V, 25 febbraio 2015, n. 927 . Pertanto, la Sezione – precisato che i menzionati principi di diritto trovano applicazione anche laddove la stazione appaltante non abbia espressamente previsto come invece accaduto nel caso in esame l’obbligo per i concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente riportate, rimettendo alla stessa stazione appaltante ogni valutazione circa la concreta incidenza di tali condanne – ha respinto l’appello.