RASSEGNA TAR

TAR LOMBARDIA, MILANO SEZ. IV 11 LUGLIO 2017, N. 1589 OPERE PUBBLICHE LAVORI PUBBLICI - CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI SERVIZI – AVVALIMENTO L'avvalimento di garanzia non implica il riferimento a specifici beni patrimoniali In tema di avvalimento, quando nelle gare pubbliche l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore avvalimento di garanzia” , non è necessario che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una certa consistenza patrimoniale. Il Tribunale ha ribadito - in tema di avvalimento - che, quando nelle gare pubbliche l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore avvalimento di garanzia” , non è necessario che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una certa consistenza patrimoniale cfr. T.A.R. Veneto, I, 08.02.2017 n. 141 . A tal proposito, la Sezione ha richiamato quanto enunciato dalle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema, chiarendo che 1 nell’avvalimento di garanzia è sufficiente che dalla dichiarazione dell’ausiliaria emerga l’impegno contrattuale a prestare e mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale della prima, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 1032 2 in caso di avvalimento avente ad oggetto il requisito di capacità economico-finanziaria, sia esso rappresentato dal fatturato globale o specifico, l’impegno contrattualmente assunto dall’ausiliaria deve ritenersi completo, concreto, serio e determinato, nella misura in cui attesta la messa a disposizione del fatturato e delle risorse eventualmente necessarie e contenga un vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante di conseguenza non è necessaria, invece, la quantificazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie oggetto del suddetto impegno finanziario, anche tenuto conto che quest'ultimo appare del tutto imprevedibile nel contenuto al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30/06/2016, n. 2952 id., Sent., 03/05/2017, n. 2022 T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 14/04/2017, n. 4625 . Nella specie, la sentenza in esame ha posto in rilievo che a il ricorrente impugnava la sua esclusione dalla gara per l’affidamento dell’accordo quadro avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori e scale mobili dell’intera rete ferroviaria b la stazione appaltante giustificava l’esclusione osservando che il requisito del fatturato specifico richiesto dal bando di gara avrebbe avuto natura tecnica”. Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha ritenuto fondato il ricorso, non condividendo la conclusione raggiunta dalla stazione appaltante, a proposito della nullità del contratto di avvalimento intercorso fra la ricorrente e la sua ausiliaria. Tale contratto - precisa il Tar - si connotava infatti come avvalimento di garanzia, in conformità della disciplina di gara, giacché l’impegno dell’ausiliaria era ritagliato proprio sulla base dell’indicazione contenuta nella lex specialis inoltre, lo stesso era conforme, in ragione della funzione di garanzia ad esso concretamente ascritta, ai parametri di determinatezza, ovvero determinabilità, richiesti per la validità dell’avvalimento dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 23 del 4 novembre 2016 alla luce della quale l’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 88 del d.P.R. n. 207/2010, letti in relazione all’art. 47, paragr. 2 della direttiva n. 2004/18/CE - come altresì desumibile, secondo la Plenaria, dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, di attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - vanno interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione volta a configurare la nullità del contratto di avvalimento, nelle ipotesi in cui una parte dell’oggetto del contratto stesso, pur non essendo puntualmente determinata, sia, nondimeno, agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c. . Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso, precisando che, nel caso di specie, non era richiesta la presenza di un vincolo puntuale ed univoco in ordine alla messa a disposizione di requisiti organizzativi o tecnici o finanziari, come richiesto in caso di avvalimento operativo in senso proprio, ma era sufficiente la messa a disposizione del patrimonio esperienziale, tipico dell’avvalimento di garanzia cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 23 aprile 2015, n. 1343 .