RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

12 LUGLIO 2017, N. 166 PREVIDENZA E ASSISTENZA. Contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale – previsione, con norma autoqualificata interpretativa, della determinazione della retribuzione pensionabile relativa al periodo di lavoro svolto all’estero, moltiplicando per cento l’importo dei contributi trasferiti e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva in vigore nel periodo cui si riferiscono i contributi stessi – inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 777, della legge n. 296/2006, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007 , sollevata − in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificati e resi esecutivi con legge n. 848/1955 − dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza dell’11 marzo 2015, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2015, è inammissibile. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 264/2012 l’art. 1, co. 777, della legge n. 296/2006 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007 , nel fornire la interpretazione dell’art. 5, co. 2, del D.P.R. n. 488/1968 Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria , sostanzialmente prevede che la retribuzione percepita all’estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo, introducendo nell’ordinamento una interpretazione della disciplina de qua in senso non favorevole rispetto alle posizioni degli assicurati tale norma non si pone in contrasto con l’articolo 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 31 maggio 2011, Maggio c/ Italia. 12 LUGLIO 2017, N. 164 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI. Giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato per fatto illecito del magistrato – abolizione della fase preliminare di delibazione in camera di consiglio della ammissibilità e non manifesta infondatezza della domanda – conseguente soppressione del termine che ricollegava l’esercizio dell’azione disciplinare alla comunicazione di ammissibilità della domanda – non fondatezza. Per bilanciare i contrapposti interessi sottesi alla responsabilità civile dei magistrati, non è costituzionalmente necessario che sia prevista una delibazione preliminare dell’ammissibilità della domanda risarcitoria contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. In senso conforme, cfr. Corte Cass., Sez. Un., n. 16627/2014 la pendenza della causa di danno contro lo Stato non costituisce motivo di astensione o ricusazione del giudice autore del provvedimento. 11 LUGLIO 2017, N. 162 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI. Procedimento per la dichiarazione di fallimento – notificazione del ricorso e del decreto di convocazione del debitore e dei creditori istanti – modalità di esecuzione della notifica dell’atto che non si sia potuto consegnare né tramite posta elettronica certificata né presso la sede della società debitrice – deposito dell’atto presso la casa comunale della sede risultante dal registro delle imprese e perfezionamento della notifica nel momento del deposito stesso – manifesta infondatezza. La specialità e la complessità degli interessi che il riformulato art. 15 L.F. ha inteso tutelare con la semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare segnano l’innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 c.p.c. ciò esclude una disparità di trattamento. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 146/2016 l’art. 15, co. 3, del regio decreto n. 267/1942 legge fallimentare , come sostituito dall’art. 17, co. 1, lett. a , del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso il suo indirizzo di pec, del quale è obbligata a dotarsi, ex art. 16 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, ed è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell’impresa dunque, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola le comunicazioni telematiche da parte dell’ufficio giudiziario e che, come tale, consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell’atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari ufficiale giudiziario e agente postale .