RASSEGNA TAR

TAR LOMBARDIA, MILANO SEZ. IV 5 GIUGNO 2017, N. 1246 URBANISTICA E EDILIZIA. Alloggi di e.r.p. la decadenza dall’assegnazione presuppone l'oggettivo abbandono. In tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Reg. reg. 10/02/2004, numero 1 , la decadenza dall’assegnazione - incidendo su di un interesse particolarmente delicato e di notevole spessore, qual è quello alla conservazione della casa di abitazione - impone un’istruttoria, da parte della competente amministrazione, diretta a far emergere elementi significativi, tali da far ritenere, alla stregua di una valutazione compiuta secondo canoni di ragionevolezza, l’effettiva sussistenza dell’abbandono, non occorrendo accertare nei confronti dell’assegnatario la sussistenza dell’animus dereliquendi. Il Tribunale ha ribadito - in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - che ai fini della pronuncia della decadenza è rilevante il fatto oggettivo dell’abbandono, senza che sia necessario indagare sulle ragioni che hanno spinto l’assegnatario a lasciare inutilizzato l’appartamento, ovvero senza che occorra accertare nei suoi confronti la sussistenza dell’animus dereliquendi cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 13.11.2006 numero 2181 e, più di recente, id., sez. IV, 14.09.2016, numero 1667 . A tal proposito, la Sezione ha richiamato quanto enunciato dalle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema 1 la norma di cui all’art. 18 del Reg. reg. 10/02/2004, numero 1 Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è finalizzata ad assicurare il corretto e costante utilizzo delle risorse destinate al soddisfacimento del fabbisogno abitativo delle persone svantaggiate in caso di inutile spreco degli alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica, ove rimasti inutilizzati, è necessario che l’ente di riferimento torni in loro possesso e li riassegni a soggetti effettivamente bisognosi cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 07.11.2016, numero 2058, id., 26.02.2015 numero 567 2 la ratio sottesa alla suddetta normativa risiede nell’interesse pubblico a fronte della penuria di abitazioni destinate ai meno abbienti, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica devono essere e restare assegnati a chi intende farne un uso continuativo e, quindi, non un uso sporadico, occasionale o stagionale cfr. Cass., sez. I, 27 giugno 2011, numero 14124 Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2012, numero 329 id., 17 luglio 2014, numero 3818 T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 09.06.2016 numero 1174 id., 14.09.2016, numero 1667 3 la decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - incidendo su di un interesse particolarmente delicato e di notevole spessore, qual è quello alla conservazione della casa di abitazione - impone un’istruttoria, da parte della competente amministrazione, diretta a far emergere elementi significativi, tali da far ritenere, alla stregua di una valutazione compiuta secondo canoni di ragionevolezza, l’effettiva sussistenza dell’abbandono cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21/05/2007 numero 2563 id. 19/10/2004 numero 6738 4 il presupposto del menzionato abbandono non implica necessariamente una dismissione definitiva della casa, sempre che sia emerso un comportamento seriamente indicativo quale l’utilizzo intermittente, sporadico, occasionale o stagionale della mancanza di concreto radicamento abitativo nell’alloggio assegnato, seppur la mancata stabile occupazione sia motivata da ragioni di vita e di lavoro cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27.10.2016, numero 2058 T.A.R. Puglia, Lecce, II, 27.11.2014 numero 2921 5 inoltre, il mero pagamento del canone non determina alcuna presunzione di insistenza nell’alloggio” cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 13/04/2017, numero 867 . Nella specie, la sentenza in esame ha posto in rilievo che a il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di e.r.p. emesso in virtù dell’abbandono dello stesso, comprovato da un numero di accessi effettuati per verificare la presenza dell'assegnatario nell'alloggio che però - a dire del ricorrente - non sarebbe risultato congruo in quanto le assenze riscontrate erano compatibili con i propri impegni di lavoro b tuttavia - precisa il Tar - dai controlli espletati, non era mai stata registrata la presenza dell’assegnatario dell’alloggio, nonostante gli accessi fossero stati effettuati in diversi orari, in quattro distinte giornate e in un lungo arco temporale quasi 2 anni . Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha dunque ritenuto infondato il ricorso, a fronte dei citati riscontri negativi e convergenti nell’attestare il mancato utilizzo dell’alloggio. Pertanto, il Tribunale - chiarito peraltro che non costituisce adeguata giustificazione, per confutare l’assenza, l’aver attestato la residenza anagrafica senza soluzione di continuità presso l’alloggio assegnato - ha respinto il ricorso, precisando che in tali evenienze l’amministrazione competente per territorio è tenuta a dichiarare la decadenza dall’assegnazione.