RASSEGNA TAR

TAR PIEMONTE, TORINO, SEZ. I, 5 GIUGNO 2017, N. 701 ARMI E MATERIE ESPLODENTI - LICENZA DI PORTO D'ARMI Munizioni presenti in casa non regolarmente denunciate divieto di detenzione di armi. Il possesso da parte di un cittadino di un'arma non rientra nello statuto ordinario dei diritti della personalità appartenenti al singolo, non costituendo un fatto ordinario, bensì eccezionale la revoca o il diniego dell’autorizzazione alla detenzione di armi sono misure che possono essere legittimamente adottate anche nell’ipotesi in cui la condotta dell'interessato presenti solamente segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità pertanto, il ritrovamento presso l'abitazione di munizioni non regolarmente denunciate è motivazione sufficiente a sostenere il giudizio probabilistico circa il venir meno dell'affidamento in ordine alla mancanza del futuro abuso delle armi. Il Tribunale ha affermato che al titolare della licenza è richiesta una particolare attenzione ed accuratezza nella detenzione delle armi e delle munizioni e, dunque, il ritrovamento presso l'abitazione di munizioni non regolarmente denunciate è motivazione sufficiente a sostenere il giudizio probabilistico circa il venir meno dell'affidamento in ordine alla mancanza del futuro abuso delle armi. A tal proposito, la Sezione ha richiamato quanto enunciato dalle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema 1 il possesso da parte di un cittadino di un'arma non rientra nello statuto ordinario dei diritti della personalità appartenenti al singolo, non costituendo un fatto ordinario, bensì eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 c.p. e ribadito dall'art. 4 della l. n. 110 del 1975 di conseguenza, stante il potenziale pericolo rappresentato dal possesso e dall'utilizzo dell'arma, il rilascio della relativa autorizzazione presuppone la necessità che l'amministrazione si cauteli attraverso un giudizio prognostico, ex ante, tale da escludere la possibilità di abuso Cons. Stato sez. VI 11 dicembre 2009 n. 7774 2 la sussistenza dei requisiti soggettivi - necessari per l'adozione del provvedimento autorizzatorio - soggiace ad un giudizio discrezionale dell’autorità di P.S. riguardo alla capacità personale di abuso da parte del soggetto detentore, sindacabile solo sotto il profilo dell'illogicità 3 la revoca o il diniego dell’autorizzazione alla detenzione di armi sono misure che possono essere legittimamente adottate anche nell’ipotesi in cui la condotta dell'interessato presenti solamente segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità Cons. Stato sez. VI 29 gennaio 2010 n. 379 . Nella specie, la sentenza in esame ha posto in rilievo che a il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto aveva respinto la domanda tesa ad ottenere la revoca del provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, che era stato adottato a seguito del deferimento da parte dell’A.G. per violazione degli artt. 697 c.p. e 38 TULPS, per detenzione di munizioni e cartucce non denunciate dal ricorrente stesso che veniva altresì segnalato, ai sensi dell’art. 121 d.P.R. n. 309/90, quale assuntore di sostanze stupefacenti b ciò posto – chiarisce il Tar – stante la violazione delle disposizioni in materia di detenzione di armi e munizioni, la decisione di adottare il divieto di detenere armi trovava una giustificazione sufficiente nella valutazione complessiva della condotta del ricorrente, anche indipendentemente dalla fondatezza o meno della segnalazione circa l’uso di sostanze stupefacenti. Pertanto, il Tribunale, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha respinto il ricorso, evidenziando che è motivazione sufficiente a sostenere il suddetto giudizio probabilistico - circa il venir meno dell'affidamento in ordine alla mancanza del futuro abuso delle armi - il ritrovamento presso l'abitazione di munizioni non regolarmente denunciate.