RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. III 18 MAGGIO 2017, N. 2354 ELEZIONI - LISTE ELETTORALI. Liste elettorali l'autenticazione delle firme è elemento essenziale e non integrabile aliunde In tema di competizioni elettorali, le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura, o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature, in quanto occorre garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni. Il Consiglio di Stato ha ribadito - in tema di competizioni elettorali - che le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura, o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale. A tal proposito, la Sezione ha richiamato quanto enunciato dalle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema, ossia che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature, in quanto occorre garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni Cons. St., Sez. V, Sent., 15 giugno 2015, n. 2920 e 22 gennaio 2014, n. 282 . Nella specie, la sentenza in esame ha posto in rilievo che a il Tar aveva respinto l’impugnazione del provvedimento con cui la Commissione Elettorale - rilevata la mancata verbalizzazione delle modalità di identificazione dei sottoscrittori, da parte del pubblico ufficiale che aveva autenticato le sottoscrizioni - aveva disposto l’esclusione della Lista dalla competizione elettorale b i ricorrenti - dedotta la violazione del principio del favor participationis e del connesso divieto di imporre adempimenti tali da rendere impossibile o estremamente difficile prendere parte alla competizione elettorale - rilevavano, in sede di appello, che l’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 conterrebbe norme d’azione” dirette unicamente al funzionario autenticante e, come tali, ininfluenti sull’esistenza e validità della sottoscrizione da parte di soggetti che hanno regolarmente firmato dinanzi al primo, in quanto - secondo la tesi degli appellanti - non sarebbe ragionevole sostenere l’onere dei sottoscrittori di verificare le modalità con cui il funzionario, dinanzi al quale hanno apposto la firma, abbia materialmente provveduto alle operazioni di autenticazione. Ciò posto, il Collegio, in ordine alla questione relativa all'incidenza invalidante del difetto dell’indicazione della data nell’ambito dell’autenticazione elemento pure contemplato dall’art. 21 comma 2 cit. , ha negato l'applicabilità al caso di specie del principio - enunciato di recente dalla medesima Sezione - secondo cui detta inadempienza, in difetto di espressa sanzione, non rileva, di per sé sola, ai fini dell’invalidità delle sottoscrizioni, salvo che nei limiti in cui la stessa comporti anche la violazione del termine fissato per la presentazione delle candidature, ex art. 14, comma 3 della legge 53/90 cfr. Consiglio di Stato, sez III, n. 1897/2016 . Difatti - prosegue la pronuncia - nel caso in esame è contemplata una disciplina di dettaglio a livello regionale in particolare, la sanzione della invalidità è espressamente comminata dal comma 3 dell’art. 5 della l.r. 28/2007 e l’inadempimento in discussione concerne proprio quella prescrizione - fra le tante previste dall’art. 21 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 - che è funzionale alla certezza dell’avvenuta identificazione del sottoscrittore. Dunque - precisa il Consiglio - l’indicazione delle modalità di identificazione del sottoscrittore, nel caso concreto, è un adempimento che a è obbligatorio, come espressamente indicato dalla legge regionale 19/2013 mediante l’esplicito, sia pur indiretto, richiamo all’art. 21 comma 2 del d.P.R. 445/2000 b è volto a fornire evidenza documentale alla materiale attività di accertamento dell’identità del sottoscrittore compiuta dal pubblico ufficiale, oggettivamente ineludibile ed infungibile c è sanzionato espressamente con l’invalidità dal comma 3 dell’art. 5 della l.r. 28/2007, richiamato dalla l. r. 19/2013 cit., secondo cui l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante”. Il Collegio ha pertanto evidenziato che 1 il suddetto inadempimento concerneva la citata prescrizione funzionale alla certezza dell’avvenuta identificazione del sottoscrittore 2 il favor partecipationis non può giustificare la sanatoria a mezzo di dichiarazione postuma da parte del funzionario, stante il prevalente principio della par condicio dei partecipanti alla competizione elettorale 3 anche a fronte dell’asserita imputabilità dell’inadempienza al funzionario autenticante, i sottoscrittori possono, a mezzo dell’utilizzo dell’ordinaria diligenza, verificare il rispetto della normativa, soprattutto laddove dalla stessa dipenda la sorte della lista elettorale. Per tali ragioni, la Sezione - atteso che l'autenticazione, pur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della lista o delle candidature elettorali - ha respinto l'appello.