RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. III 12 MAGGIO 2017, N. 2216 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA Annullamento in autotutela dell'avviso di avvio della procedura selettiva giurisdizione del G.A. Nel caso in cui la controversia esuli dalla procedura selettiva avviata ed investa direttamente una scelta discrezionale ulteriore, come quella della indizione di una nuova procedura, la cognizione non può che appartenere al giudice amministrativo, in ragione della situazione soggettiva vantata nei confronti di tale scelta discrezionale della pubblica amministrazione in tal senso, così come rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia relativa alla scelta di indizione di una nuova procedura selettiva, altrettanto deve ritenersi nel caso di annullamento in autotutela dell’avviso pubblico che ne ha dato avvio, in quanto anche in questo caso l’atto si pone al di fuori della procedura idoneativa rimessa alla cognizione del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato ha ribadito che rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia relativa alla scelta di indizione di una nuova procedura selettiva, come altrettanto deve ritenersi nel caso di annullamento in autotutela dell’avviso pubblico che ne ha dato avvio, in quanto anche in questo caso l’atto si pone al di fuori della procedura idoneativa rimessa alla cognizione del giudice ordinario. Nella specie, il ricorrente ha impugnato la sentenza con la quale il TAR - negata la propria giurisdizione - evidenziava che a la pretesa del ricorrente consisteva nell’essere preposto alla struttura complessa di radiodiagnostica b appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ad una procedura di selezione idoneativa e non concorsuale avviata per il conferimento di un incarico dirigenziale, aventi ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 2031/2008 n. 17461/2006 n. 15304/2014 di recente richiamate da Cons. Stato, Sez. III, n. 3815/2015 e n. 1631/2016 c tutti gli atti della procedura rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro, in quanto il procedimento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa in ambito sanitario non ha natura concorsuale, articolandosi difatti mediante la mera previsione di una rosa di idonei da sottoporre alla scelta di carattere fiduciario, ad opera del Direttore Generale TAR Bari, Sez. I, sent. 726 del 9.06.2016 . A tal proposito, il Collegio non ha condiviso la decisione del TAR, ponendo in rilievo che l’oggetto della controversia non era costituito dalla revoca dell’incarico, bensì dal provvedimento di autotutela amministrativa, nei confronti del quale la posizione giuridica azionata dal ricorrente riveste la connotazione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, il Consiglio precisava che non veniva in contestazione il diritto soggettivo ad essere preposto alla direzione della struttura complessa di Radiodiagnostica dell’Istituto, ma al contrario l’oggetto dell’impugnazione era costituito dall’atto di autotutela mediante cui l’Amministrazione aveva annullato l’avviso pubblico di selezione, ossia l’atto amministrativo discrezionale con il quale l’Ente aveva dato avvio alla selezione per la copertura del posto. Il Collegio ha, altresì, sottolineato che la revoca dell’incarico in precedenza affidato – intervenuta come conseguenza dell’annullamento dell’atto di indizione della procedura – costituisce lo sviluppo necessario della scelta discrezionale assunta a monte” dall’Amministrazione. In tal senso, la sentenza ha richiamato la pronuncia giurisprudenziale menzionata dall’appellante, secondo cui la cognizione appartiene al giudice amministrativo - in ragione della situazione soggettiva vantata nei confronti di tale scelta discrezionale della pubblica amministrazione - qualora la controversia esuli dalla procedura avviata e dai relativi atti ed investa direttamente una scelta discrezionale ulteriore, come quella della indizione di una nuova procedura selettiva Cass, SS.UU. 3 febbraio 2014 n. 2290 Consiglio di Stato, n. 2751/2012 . Ciò posto, la Sezione ha annullato la sentenza di primo grado, precisando che rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia relativa alla scelta di indizione di una nuova procedura selettiva, così come nel caso di annullamento in autotutela dell’avviso pubblico che ne ha dato avvio, ponendosi l’atto, anche in questo caso, al di fuori della procedura idoneativa rimessa alla cognizione del giudice ordinario.