RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. VI 10 APRILE 2017, N. 1658 DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - DEMANIO – MARITTIMO. Le concessioni dei punti di ormeggio non rientrano in quelle con finalità turistico-ricreative. Le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative sono unicamente quelle indicate nelle lettere da a ad f dell’articolo 1, comma 1, d.l. n. 400/1993, in cui non rientrano anche le concessioni riguardanti i punti di ormeggio la diversa natura delle due tipologie di concessione - comprovata peraltro dall’estensione della disciplina sulle misure dei canoni, che ne presuppone quindi la diversità - comporta l’inapplicabilità alle concessioni demaniali per i punti di ormeggio dell’articolo 1, comma 18, d.l. n. 194/2009, modificato dall’articolo 1, comma 547, l. n. 228/2012. Il Consiglio di Stato ha chiarito che le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative sono unicamente quelle indicate nelle lett. da a ad f dell’articolo 1, comma 1, d.l. n. 400/1993, in cui non rientrano anche le concessioni riguardanti i punti di ormeggio . Nella specie, il ricorrente – già in precedenza titolare della concessione demaniale, rilasciata allo scopo di mantenere un pontile per l’ormeggio di unità da diporto – impugnava la decisione del TAR deducendo quanto segue a il Comune aveva erroneamente respinto la sua istanza di rinnovo articolo 10- bis l. n. 241/1990 della concessione, in quanto la concessione demaniale concerneva un mero punto di ormeggio, essendo pertanto riconducibile alle concessioni con finalità turistico-ricreative e dovendosi, quindi, applicare la proroga di cui all’articolo 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 convertito con l. n. 25/2010 come modificato dall’articolo 1, comma 547, l. n. 228/2012 b l’Amministrazione aveva altresì illegittimamente indetto una procedura di gara per l’affidamento di una concessione per dieci mesi, nelle more dell’adozione e della approvazione dei Piani Regolatori, la quale si poneva in contrasto con il principio della durata adeguata” della concessione, desumibile dalla direttiva 2006/123/CE, cd. Bolkestein, finalizzata a consentire alle imprese l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa del capitale c inoltre, tale successiva concessione rilasciata in suo favore dal Comune era illegittima giacché prevedeva l’obbligo della concessionaria di realizzare opere di bitumatura di strade comunali, individuando erroneamente, quale criterio della più proficua utilizzazione del bene demaniale, quello della asfaltatura delle strade, imponendo così un criterio privo di collegamento con l’oggetto della concessione. Il Consiglio ha ritenuto tali motivi di appello non fondati per le seguenti ragioni I le concessioni dei punti di ormeggio non rientrano né sono assimilabili alle concessioni con finalità turistico-ricreative, non potendo avere alcun rilievo la circolare peraltro, di per sé non vincolante del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 6105/2010, che non tiene conto della disciplina normativa di riferimento articolo 1 d.l. n. 400/1993, convertito in l. n. 494/1993 articolo 13 l. n. 172/2003 in particolare – chiarisce la sentenza – la proroga ex lege della concessione, a suo tempo scaduta, non vi era stata posto che l’articolo 1, comma 547, l. n. 228/2012 non ha disposto l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 18, del Dl 194/2009, né ha ricompreso nelle concessioni di beni con finalità turistico-ricreative anche quelle di beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto, e neppure ha esteso espressamente anche a tutte le tipologie di strutture per la nautica da diporto l’applicabilità della proroga ex lege delle relative concessioni e, soprattutto, non poteva esservi, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare in tal senso, il Consiglio ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia, Sez. V, 14 luglio 2016, in C-458/14 e C-67/15, secondo cui l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che una misura nazionale non può prevedere che le concessioni per l’esercizio delle attività turistico ricreative nelle aree demaniali marittime lacustri siano prorogate automaticamente in assenza di qualsiasi procedura di selezione volta a scegliere in modo imparziale e trasparente i potenziali candidati II riguardo alla durata di dieci mesi della concessione - atteso che il presupposto necessario ed indispensabile per il rilascio di concessioni demaniali marittime ordinarie” in aree portuali è l’esistenza del Piano Regolatore del Porto - in assenza dell’atto di pianificazione, risulta ragionevole la scelta, in via di salvaguardia, di rilasciare concessioni di breve durata o di natura stagionale. Tale determinazione costituisce un ragionevole contemperamento della esigenza di non compromettere i contenuti della futura pianificazione e quella di consentire comunque l’allocazione dei punti di ormeggio, anche al fine di salvaguardare l’interesse pubblico allo svolgimento di attività connesse alla nautica da diporto ed all’esercizio delle relative attività imprenditoriali la valutazione di adeguatezza” deve quindi tener conto della natura precaria della concessione in relazione alla preminente finalità di interesse pubblico alla salvaguardia del futuro assetto pianificatorio dell’area portuale III in ordine al criterio della bitumatura”, la pronuncia ha evidenziato che la proficua utilizzazione della concessione ricomprende non solo le opere che sulla specifica area vengano realizzate, ma riguarda anche il contesto in cui il bene demaniale è inserito e - dato che il punto di ormeggio è destinato ad ospitare imbarcazioni da diporto - il bando ragionevolmente ha previsto l’obbligo della concessionaria di realizzare opere di bitumatura di strade comunali inoltre, rilevato che l’affidamento della concessione era stato oggetto di una procedura ad evidenza pubblica aperta”, ai sensi degli artt. 3 e 55 d.lgs. n. 163/2006, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che l’Amministrazione – nel predisporre il bando di gara – ben può mirare ad ottenere il massimo vantaggio possibile, anche sotto il profilo economico - atteso che i beni demaniali anche quelli riguardanti le coste, che rappresentano un patrimonio inestimabile non solo per il profilo ambientale, ma anche per quello specificamente economico costituiscono risorse della collettività, devolute alla gestione delle Autorità individuate dalla legge - il Collegio ha richiamato i principi già enunciati dal Consiglio di Stato Sez. V, 5480/2014 , per i quali costituisce una regola di buona amministrazione, imposta dall’articolo 97 della Costituzione, quella che induce l’Amministrazione a valorizzare i propri beni e a ricavare dai suoi utilizzatori il massimo importo percepibile, sulla base di procedimenti precostituiti e trasparenti . Tali principi - prosegue la sentenza - rilevano anche quando, come è accaduto nel caso in esame, l’Amministrazione ha ritenuto di individuare l’aggiudicatario di un bene demaniale mediante una procedura comparativa caratterizzata dalla previsione nel bando della effettuazione - da parte dell’aggiudicatario - di uno specifico lavoro o anche di un servizio , il quale assuma in sostanza la connotazione di elemento del corrispettivo spettante per l’affidamento della concessione demaniale. Ciò posto, la Sezione ha respinto tutte le censure proposte dall’appellante avverso le determinazioni del Comune.