RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

12 APRILE 2017, N. 75 AMBIENTE. Rifiuti – miscelazioni non vietate in base all’art. 187 d.lgs. n. 152/2006 – previsione della non sottoposizione ad autorizzazione e a prescrizioni o limitazioni ulteriori rispetto a quella previste per legge – illegittimità costituzionale. Prima dell’entrata in vigore della dell’art. 49 l. n. 221/2015 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali , il diritto interno era conforme alla normativa europea si vedano gli artt. 187 e 208 d.lgs. n. 152/2006 . La disposizione impugnata, invece, liberalizzando le miscelazioni non vietate dall’art. 187, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, cioè sottraendo ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità elencate nell’Allegato I alla Parte IV del codice dell’ambiente e quella fra rifiuti non pericolosi, si pone in contrasto con l’art. 23, paragrafo 1, della direttiva n. 2008/98/CE. Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 l. n. 221/2015, per violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, e 118, comma 1, Cost In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 249/2009 il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti è puntualmente disciplinato al fine di assicurare che l’autorizzazione venga rilasciata sulla base di una complessa istruttoria finalizzata a garantire, in attuazione delle indicazioni della normativa comunitaria, la regolarità della messa in esercizio dei predetti impianti proprio in considerazione dei valori della salute e dell’ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale. 12 APRILE 2017, N. 74 AMBIENTE. Parchi e aree naturali – norme della Regione Abruzzo – svolgimento di attività cinofile e cinotecniche per otto mesi all’anno su una superficie non inferiore al cinquanta per cento delle zone B, C e D dei parchi naturali regionali e non inferiore al trenta per cento di quella delle riserve naturali regionali guidate, controllate e speciali – illegittimità costituzionale. L’art. 11 l. n. 394/1991 Legge quadro sulle aree protette prevede che la disciplina delle attività consentite all’interno dell’area del parco sia posta mediante regolamento, adottato dall’Ente parco, nel rispetto di alcuni divieti tra cui quello che impone di non danneggiare e disturbare le specie animali. Il divieto di disturbo delle specie animali integra, dunque, uno standard minimo di tutela ambientale, derogabile solo mediante il meccanismo previsto dall’art. 11, ovvero previa valutazione da parte dell’Ente parco, soggetto preposto alla salvaguardia dell’area protetta, in quanto tecnicamente competente. La presenza sistemica di animali estranei all’habitat locale, autorizzata direttamente con la legge Regione Abruzzo n. 11/2016, a prescindere dalla valutazione dell’Ente parco, integra la violazione del divieto e determina il paventato disturbo dell’ecosistema e della fauna, incidendo sui livelli minimi di tutela ambientale stabiliti dal legislatore nazionale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 303/2013 l’addestramento dei cani va ricondotto alla materia della caccia, in quanto strumentale all’esercizio venatorio.