RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. IV, 20 MARZO 2017, N. 1225 EDILIZIA E URBANISTICA - COSTRUZIONE ABUSIVA CONSEGUENZE - IN GENERE. Il vincolo che comporta divieto assoluto di edificabilità rende insanabile l’abuso edilizio. In ordine alla sanatoria di un abuso edilizio realizzato da un fabbricato costruito in parte nella fascia di rispetto di una strada statale, costituisce jus receptum l’applicazione della normativa ex art. 33 della legge 47/1985, in virtù della quale il divieto di costruzione entro la fascia di rispetto del nastro stradale è un vincolo che comporta la inedificabilità assoluta e, dunque, la non sanabilità dell’opera. Il Consiglio di Stato ha ribadito - quale jus receptum - che, ai fini della sanatoria di un abuso edilizio costituito da un fabbricato realizzato in parte nella fascia di rispetto di una strada statale, trova applicazione la normativa di cui all’art. 33 della legge 47/1985, in base al quale il divieto di costruzione entro la fascia di rispetto del nastro stradale è un vincolo che comporta la inedificabilità assoluta e, dunque, la non sanabilità dell’opera Cons. St., IV, 3731/2000 id., 4013/2005 id., I, 282/2016 . Nella specie, il ricorrente, autorizzato ad effettuare soltanto lavori di bonifica agraria, costruiva senza titolo alcuno un manufatto interrato in calcestruzzo, di rilevanti dimensioni, collocato vicino alla strada statale nonché in area soggetta a fenomeni d’esondazione il Comune pertanto, ritenendo tale manufatto in contrasto anche con le regole della carta di sintesi geologica allegata al Piano urbanistico provinciale, respingeva l’istanza di concessione edilizia in sanatoria. A tal proposito, il Consiglio ha chiarito che il suddetto vincolo del divieto di costruzione entro la fascia di rispetto del nastro stradale rientra nei casi di cui al citato art. 33, comma 1, lett. d , per i quali a differenza di quelli di cui al precedente art. 32, di inedificabilità relativa , non vi è possibilità di rimozione ad opera e discrezione dell’Autorità preposta alla cura dell’interesse tutelato di conseguenza - prosegue la sentenza - trattasi di divieto di edificabilità a carattere assoluto, tale da determinare sempre la non sanabilità dell’opera realizzata. Inoltre, il Collegio ha precisato che detta natura non si modifica laddove il Comune abbia incorporato il vincolo nel suo PRGI, giacché discende dalla legge e non è condizionata o conformata da una mera scelta urbanistica discrezionale, potendo al più servire - a fini di chiarezza nell’identificazione dell’Autorità competente - a legittimare in via diretta il Comune a reprimere gli abusi in violazione del vincolo d’inedificabilità assoluta non vi è, dunque, alcun profilo di discrezionalità nella gestione del vincolo, in quanto il bilanciamento degli interessi - chiarisce la pronuncia - viene assunto direttamente dalla norma sulle distanze minime inderogabili dal ciglio stradale, il cui scopo non è già quello di imporre un vincolo gratuito in vista di future espropriazioni finalizzate all’allargamento della sede stradale, bensì quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nei confronti di quanti transitino sulle strade stesse o passino nelle immediate vicinanze, o in queste abitino od operino. Ciò posto, la Sezione - stante la sussistenza del suddetto vincolo che comporta inedificabilità assoluta e, dunque, la non sanabilità dell’opera in questione - ha respinto l’appello.