RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. III, 15 FEBBRAIO 2017, N. 684 PREFETTO - PUBBLICA SICUREZZA. La valutazione di permeabilità mafiosa è legittima in caso di comunanza di interessi economici con familiari affiliati. Nell’ambito dei rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può ritenere rilevanti tali rapporti, qualora risulti per la loro natura, intensità, o altre caratteristiche concrete, in virtù del principio del più probabile che non” che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto. Il Consiglio di Stato ha ribadito che - nell’ambito dei rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose - l’Amministrazione può ritenere rilevanti tali rapporti, qualora risulti per la loro natura, intensità, o altre caratteristiche concrete, in virtù del principio del più probabile che non” che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto Cons. St., sez. III, 1743/2016 . Nella specie, veniva impugnata la sentenza del TAR sulla base dei seguenti motivi a il legame parentale non era sufficiente a giustificare l’emissione della informativa antimafia b la denuncia, da parte del figlio, del furto avvenuto nella macchina di proprietà della società di famiglia era irrilevante ai fini dell’adozione del provvedimento antimafia c la insufficiente capacità economica del figlio, per intraprendere una attività imprenditoriale, non costituiva un idoneo e specifico elemento di fatto, obiettivamente sintomatico e rivelatore di connessioni e/o collegamenti con soggetti e imprese della sua famiglia e, a maggior ragione, con la criminalità organizzata. Il Consiglio – in ordine alla asserita assenza degli elementi necessari a suffragare la valutazione di permeabilità mafiosa – ha ritenuto le conclusioni del primo giudice esenti da censura, in quanto I sulla base dello strettissimo legame familiare con i genitori, peraltro conviventi con il figlio, nonché della cointeressenza economica tra lo stesso socio e il suo gruppo familiare di appartenenza e per la mancanza di comprovate disponibilità finanziarie, in virtù dei redditi dichiarati, necessarie ad avviare in proprio una complessa attività imprenditoriale da parte del giovane figlio, sarebbe difficilmente ipotizzabile l’assenza di una regia familiare e di una conduzione collettiva, già nel suo stesso avvio II la denuncia del furto subito all’interno di un’autovettura aziendale riconducibile alla società familiare e oggetto di sequestro preventivo insieme con l’intero complesso dei beni aziendali dimostra una sicura e consapevole compartecipazione economica del figlio con le attività e gli interessi della famiglia e delle aziende di quest’ultima, non giustificandosi altrimenti la suddetta denuncia da parte dello stesso relativa ad un bene estraneo alla sua sfera di disponibilità e alla sua facoltà di utilizzo, soprattutto perché sottoposto a sequestro preventivo da parte dell’autorità giudiziaria penale III l’assenza di un reddito dichiarato, sufficiente ad intraprendere una attività economica complessa e ambiziosa, come quella relativa all’avvio di una società di capitali, avvalora il giudizio probabilistico circa una comunanza di interessi economici con la sua famiglia e le attività imprenditoriali da questa gestite, e una non inverosimile provenienza di fondi e aiuti da tale famiglia considerato peraltro che la stessa disponeva di una liquidità contante notevole, non dichiarata, non giustificata e di contestata derivazione illecita, addirittura per attività di riciclaggio di danaro ricavato dalle attività delittuose di un pericolosissimo clan camorristico . Ciò posto, la Sezione – atteso che il quadro complessivo delineato a conclusione dell’attività istruttoria risultava fondato e attuale in termini di esposizione al pericolo di condizionamento, anche indiretto, da parte della criminalità organizzata – ha ritenuto legittima la contestata informativa, data la presenza degli elementi necessari a suffragare la valutazione di permeabilità mafiosa.