RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. III, 14 FEBBRAIO 2017, N. 660 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - RINNOVAZIONE DELL’ATTO. Principio del one shot temperato” e sopravvenienze fattuali rilevanti. In virtù del principio del one shot temperato”, l’Amministrazione - a seguito dell’annullamento di un proprio atto - può rinnovarlo una sola volta, dovendo perciò riesaminare l’affare nella sua interezza e sollevando, una volta per tutte, ogni questione ritenuta rilevante, senza potere successivamente tornare a decidere in senso sfavorevole neppure in relazione a profili non ancora esaminati tuttavia, detto principio non ha valore assoluto e, in particolare, non comporta che i fatti sopravvenuti non abbiano una rilevanza tale da escludere in radice la possibilità di attribuire al privato l’utilità sperata, all’esito di un eventuale nuovo e diverso iter, fondato su presupposti o modalità autonome. Il Consiglio di Stato ha ribadito che – in virtù del principio del one shot temperato” - l’Amministrazione, a seguito dell’annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, dovendo perciò riesaminare l’affare nella sua interezza e sollevando, una volta per tutte, ogni questione ritenuta rilevante, senza poter successivamente tornare a decidere in senso sfavorevole neppure in relazione a profili non ancora esaminati Cons. St. sez. IV, 1457/2014 . Detto principio - chiarisce la sentenza - non ha valore assoluto e, in particolare, non comporta che i fatti sopravvenuti non abbiano una loro rilevanza, tale anche da escludere in radice la possibilità di attribuire al privato l’utilità sperata, all’esito di un eventuale nuovo e diverso iter, fondato su presupposti o modalità autonome Cons. St sez. IV, 1686/2015 la ratio, infatti, consiste nell’evitare di porre a carico del privato gli errori e le omissioni della fase istruttoria, che spetta all’amministrazione, senza tuttavia impedire di considerare, in ogni caso, fatti sopravvenuti rilevanti. Nella specie, riepilogando le vicende succedutesi, la pronuncia in esame ha rilevato quanto accaduto I l’appellata ASL aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti e supporto logistico alberghiero, la quale veniva aggiudicata all’appellante RTI avverso l’esito di tale gara veniva proposto ricorso dal gestore uscente del servizio che veniva accolto con sentenza dal TAR, confermata poi, in secondo grado, dal Consiglio di Stato, il quale affermava che per conformarsi al giudicato l’amministrazione dovesse semplicemente far valutare le offerte tecniche dalla stessa commissione di gara, e non, come invece avvenuto, da esperti esterni II l’Amministrazione, parallelamente, disponeva la proroga del servizio a favore del gestore uscente e all’esito del suddetto giudizio all’esito del giudizio suddetto, con la dichiarata intenzione di eseguire il giudicato formatosi, richiedeva a tutti gli originari partecipanti alla gara di formulare nuove offerte, per farle giudicare da una nuova commissione tuttavia - a seguito della contestazione e diffida del RTI che allegava una violazione del giudicato in ordine a tale richiesta - l’amministrazione deliberava di riavviare la gara tenendo ferme le offerte tecniche già presentate da tutti i concorrenti, di rivalutarle soltanto quanto agli elementi indicati nella citata sentenza di secondo grado, di richiedere ai concorrenti stessi nuove offerte economiche e di nominare una nuova commissione giudicatrice. Sennonché - all’esito di un nuovo ed ulteriore giudizio promosso dal RTI con il quale veniva annullata la suddetta delibera sul presupposto che, in conformità a quanto già deciso precedentemente dal Consiglio di Stato, fosse esclusa la necessità di una riedizione dell’intera gara a partire dal bando l’amministrazione revocava l’intera gara, disponendo una proroga ulteriore per due anni del servizio sempre a favore del gestore uscente. III il TAR, nuovamente adito dal RTI, accoglieva la domanda di annullamento della proroga ma non della revoca pertanto veniva proposto appello deducendo l’elusione del giudicato ai sensi degli artt. 21 septies legge 241/1990 e 97 Cost. e sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che l’amministrazione potesse senz’altro decidere di rinnovare l’intera procedura, giacché l’amministrazione sarebbe stata invece obbligata dal giudicato formatosi sulla sentenza di secondo grado a concludere senz’altro la gara originaria. Il Collegio ha ritenuto l’appello infondato, premettendo quanto segue in ordine al giudicato formatosi sulla sentenza di secondo grado, più volte invocata dall’appellante, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittimo l’operato dell’amministrazione, la quale aveva affidato ad esperti esterni, anziché alla stessa commissione di gara, le valutazioni delle offerte tecniche presentate sia dalla attuale controinteressata appellata , sia dal RTI , ha tuttavia precisato che non sussistevano ragioni per la riedizione della gara, a partire dalla rinnovazione della lex specialis . Ciò posto, il Consiglio ha evidenziato la necessità di interpretare la suddetta motivazione e di stabilire che tipo di vincolo conformativo essa imponesse all’amministrazione in particolare se effettivamente le proibisse di indire una nuova gara, ovvero si limitasse a sottolineare che non era obbligata a procedere in tal senso, quindi affermando, per implicito, che poteva farlo in caso di circostanze ulteriori. Peraltro - prosegue la sentenza - la pendenza del processo non comporta la paralisi dell’amministrazione, che non viene per ciò solo privata del potere di provvedere C.d.S. sez. V, 3488/2012 . Pertanto, il Collegio ha chiarito che la sentenza in esame si riferiva alla riedizione della gara sotto un profilo limitato, ovvero dal solo angolo visuale dei criteri di valutazione dell’offerta, ritenendo che non vi fosse ragione di rinnovare la procedura. Nondimeno, stante la permanenza del potere in capo all’amministrazione, non si può che interpretare tale soluzione in termini restrittivi, sicché sarebbe stato ingiustificato dedurre una preclusione assoluta, nel senso di sostenere che per nessun motivo l’amministrazione avrebbe potuto rinnovare la procedura altrimenti, si sarebbe introdotto un vincolo non previsto dalla sentenza esplicitamente, verificandosi, inoltre, un’indebita ingerenza nella sfera di attribuzioni propria dell’amministrazione. La Sezione ha, in ultima analisi, non condiviso le ulteriori argomentazioni della ricorrente appellante secondo cui l’amministrazione, quand’anche non fosse stata vincolata direttamente dalla sentenza di secondo grado a non rinnovare la procedura, lo sarebbe divenuta a posteriori, in forza della propria attività successiva delibera di riedizione della gara e decisione di rivalutazione delle offerte , per effetto del principio del cd. one shot temperato”. In tal senso - richiamando quanto già affermato dalla giurisprudenza - il Consiglio ha chiarito che a si denomina one shot temperato” il principio per cui l’amministrazione, dopo aver subito l’annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, ogni questione considerata rilevante, senza poter successivamente tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati Cons. St. sez. IV, 1457/2014 b tale principio non ha valore assoluto e, in particolare, non comporta che i fatti sopravvenuti non abbiano una loro rilevanza Cons. St. sez. IV, 1686/2015 , in quanto la relativa logica è quella di non porre a carico del privato gli errori e le omissioni della fase istruttoria, che spetta all’amministrazione, e non certo quella di impedire di considerare i fatti sopravvenuti rilevanti. Inoltre, il Consiglio ha ritenuto del tutto legittimo il provvedimento di revoca, ex art. 21 quinquies della legge 241/90, adottato dall’amministrazione stante l’impossibilità non contestata come fatto storico di ricostituire l’originaria commissione, e il tempo trascorso, che ragionevolmente comportava l’inadeguatezza delle offerte presentate tempo addietro. Peraltro - prosegue la sentenza in esame - tale ultima circostanza ossia lo scorrere del tempo , determinando una nuova valutazione dell’originario interesse pubblico, sarebbe stata da sola sufficiente a legittimare la revoca cfr. Cons. St. sez. VI, 5993/2012 . Pertanto - atteso che la legittimità del provvedimento di revoca della gara esclude di per sé che sussista il presupposto dell’ingiustizia del danno e, dunque, il diritto al risarcimento - il Collegio ha respinto la domanda risarcitoria in ordine alla responsabilità precontrattuale la quale, essendo connessa alla violazione delle regole di condotta tipiche della formazione del contratto, non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, ovvero nei casi in cui, come nella specie, non è stata revocata un’aggiudicazione Cons. St. sez. V, 1599/2016 .