RASSEGNA TAR

TAR PIEMONTE, TORINO, SEZ. I, 6 FEBBRAIO 2016, N. 192 MISURE DI PREVENZIONE - AVVISO ORALE O DIFFIDA. È legittimo l’avviso orale fondato su logiche supposizioni in ordine alla pericolosità sociale. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non necessita la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche mere supposizioni sulla base di circostanze fattuali tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo all’applicazione giudiziale delle misure di prevenzione ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di addebiti specifici, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale ha affermato che, anche in assenza di addebiti specifici, è legittimo procedere all’avviso orale purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, tali da far ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. A tal proposito, la Sezione ha ribadito che il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche mere supposizioni sulla base di circostanze fattuali tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo all’applicazione giudiziale delle misure di prevenzione ex multis Cons. Stato, sez. I, 1206/2011 Id., sez. VI., 2468/2011 pertanto - chiarisce la sentenza - l’applicazione delle misure di prevenzione supera le premesse della pericolosità sociale di natura squisitamente penalistica, in quanto prescinde dall’esistenza, o dalla commissione, di un reato, e fonda, per contro, la sua ratio su una accezione di pericolosità intesa come probabilità che vengano commessi dei reati. Nella specie, il TAR ha rilevato che il provvedimento gravato - di invito a tenere una condotta conforme alla legge, giacché veniva accertato che il ricorrente risultava di carattere violento, frequentatore di persone di dubbia moralità, pregiudicate e pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza e che, in base alla tipologia di reati contestati, viveva abitualmente, seppur in parte, con i proventi di attività delittuose - si sottraeva alle censure di difetto di istruttoria e di carenza di motivazione, in quanto l’avviso orale risultava giustificato dalla propensione alla commissione di reati offensivi della sicurezza e tranquillità pubblica, storicamente manifestatasi attraverso una pluralità ed eterogeneità di comportamenti oggetto di condanna penale per furto aggravato, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, porto abusivo di armi e di plurime segnalazioni di polizia, puntualmente riportate nello stesso avviso. In ordine alla misura di prevenzione dell’avviso, la Sezione ha sottolineato che detta misura può essere disposta anche nel caso in cui non sia possibile documentare che l’interessato viva dei proventi di attività delittuosa o sia dedito a traffici illeciti o si associ con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l’esistenza di una pericolosità sociale ex multis, con riferimento alla previgente omologa previsione dell’art. 1 della legge 1423/1956, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 837/2012, 1530/2011 e 2468/2011 Sez. I, 1206/2011 . Ciò posto, il TAR ha inoltre evidenziato che il sistema dell’avviso orale si fonda su un giudizio di probabilità che il soggetto ammonito, laddove non muti condotta, possa incorrere nella commissione di reati nella specie - precisa la pronuncia - la motivazione dell’avviso era esplicitata dal richiamo ai precedenti penali e di polizia, quali elementi di fatto che, in chiave probabilistica, legittimavano il dubbio che il soggetto potesse realisticamente compiere attività delittuose. In definitiva - non risultando illogica neanche la considerazione che il ricorrente vivesse dei proventi derivanti dall’attività delittuosa, stante la frequenza e la costanza con cui era stato arrestato in flagranza nella commissione di furti - il Tribunale ha respinto il ricorso.