RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. VI, 19 GENNAIO 2017, N. 242 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Pagamento tardivo degli oneri di concessione e dovere di sanzione da parte della Amministrazione. In tema di rapporto di concessione, l’Amministrazione ha il potere/dovere di applicare le sanzioni al verificarsi di un unico presupposto fattuale, e cioè il ritardo nel pagamento degli oneri di concessione da parte dell’intestatario del titolo edilizio o di chi gli sia subentrato secundum legem ciò in quanto la facoltà per l’Amministrazione di escutere direttamente il fideiussore nei casi, quali quello di specie, in cui non è stato convenuto il beneficium excussionis non può tradursi, in difetto di espressa previsione normativa, in una decadenza dell’Amministrazione stessa dal potere di sanzionare il pagamento tardivo dell’obbligato deve quindi ritenersi legittima l’applicazione delle sanzioni per il suddetto ritardo, a prescindere dalla circostanza che dall'amministrazione concedente il titolo edilizio siano pervenute o meno richieste di pagamento rivolte all'interessato o al suo fideiussore. Il Consiglio di Stato ha affermato, nell’ambito del rapporto di concessione, che l’Amministrazione ha il potere/dovere di applicare le sanzioni al verificarsi di un unico presupposto fattuale, e cioè il ritardo nel pagamento da parte dell’intestatario del titolo edilizio o di chi gli sia subentrato secundum legem . In tal senso, richiamando quanto recentemente affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 24/2016, la pronuncia ha evidenziato che un’amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell’intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale . In particolare – prosegue la sentenza – è scevra di base normativa la correlazione del potere sanzionatorio del Comune con il previo esercizio dell’onere di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale ovvero presso il fideiussore, in quanto a il sistema di pagamento del contributo di costruzione è caratterizzato dalla presenza solo eventuale di una garanzia prestata per l’adempimento del debito principale e di un parallelo strumento a sanzioni crescenti, con chiara funzione di deterrenza dell’inadempimento, che trova applicazione, in base alla legge, al verificarsi dell’inadempimento dell’obbligato principale b l’Amministrazione comunale - scaduto il termine originario di pagamento della rata - ha solo la facoltà di escutere immediatamente il fideiussore onde ottenere il soddisfacimento del suo credito, con la conseguenza che - ove ciò non accada - l’Amministrazione avrà comunque il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all’aumentare del ritardo. Ciò premesso – atteso che solo alla scadenza di tutti termini fissati al debitore per l’adempimento e quindi dopo aver applicato le massime maggiorazioni di legge , l’Amministrazione avrà il potere di agire nelle forme della riscossione coattiva del credito nei confronti del debitore principale art. 43 d.P.R. n. 380/2001 – la Sezione ha affermato che l’Amministrazione, pur non essendo impedita dal sollecitare i pagamenti a fronte delle scadenze dei termini intermedi cui sono correlati gli aumenti percentuali del contributo, ha la facoltà di attendere il volontario pagamento da parte del debitore ed eventualmente del suo fideiussore quindi, in ogni caso, resta salvo il suo potere-dovere di applicare le sanzioni di legge per il ritardato pagamento. Nella specie, veniva impugnata la sentenza del TAR che - alla luce del generale principio di correttezza di cui all’art. 1175 c.c., nonché del disposto di cui all’art. 1227, comma 2, c.c., ritenuto che il Comune avrebbe dovuto, in un’ottica di leale collaborazione, immediatamente escutere il fideiussore, in quanto la polizza non condizionava il pagamento del debito garantito alla previa escussione del contraente - annullava i provvedimenti con cui il Comune stesso applicava la sanzione ex art. 3 l. n. 47/1985 e art. 19 l. reg. n. 23/1985, a causa del ritardato pagamento degli oneri di concessione ai sensi della legge 10/1977. Il Collegio veniva quindi chiamato a risolvere la seguente questione se, decorsi i termini per il pagamento rateale del contributo di costruzione, sussista un onere collaborativo in capo alla Amministrazione concedente - desumibile dai principi generali in tema di buona fede e correttezza nei rapporti obbligatori di matrice civilistica ovvero dal principio di leale collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi di diritto pubblico - tale da far ritenere che l’Amministrazione sia obbligata alla sollecita escussione della garanzia fideiussoria, allo scopo di non aggravare la posizione del soggetto obbligato, tenuto altrimenti al versamento oltre che delle rate non corrisposte delle sanzioni di legge per omesso o ritardato pagamento. Il Consiglio, sulla scorta di quanto chiarito dall'Adunanza Plenaria citata, ha affermato che, in virtù del principio di legalità che connota l’azione dei pubblici poteri, da un lato non può esservi esercizio legittimo di potere senza che sussista una specifica fonte legislativa legittimante dall’altro, ove detta fonte legislativa sussista e, come nella fattispecie oggetto di causa, l’esercizio del potere sanzionatorio sia vincolato al verificarsi di taluni presupposti fattuali, l’Amministrazione non potrebbe, dopo aver riscontrato la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, sottrarsi legittimamente al suo esercizio. Ciò posto, la Sezione – atteso che la facoltà per l’Amministrazione di escutere direttamente il fideiussore nei casi, quali quello di specie, in cui non è stato convenuto il beneficium excussionis non può tradursi, in difetto di espressa previsione normativa, in una decadenza dell'Amministrazione stessa dal potere di sanzionare il pagamento tardivo dell’obbligato – ha ritenuto legittima l’applicazione delle sanzioni per il ritardo, a prescindere dalla circostanza che dall'amministrazione concedente il titolo edilizio siano pervenute o meno richieste di pagamento rivolte all'interessato o al suo fideiussore.