RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. V, 19 GENNAIO 2017, N. 223 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE P.A. - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE. Indicazione di oneri di sicurezza aziendale pari a zero nessuna esclusione dalla gara. In tema di appalto nella specie, avente ad oggetto un servizio di natura intellettuale , l’indicazione degli oneri interni per la sicurezza pari a 0 non comporta l’esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, e in particolare per violazione dell’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 riguardo ai suddetti oneri per la sicurezza, nell’ipotesi in cui venga indicato un importo - seppur di ordine negativo, nel senso che la concorrente non sosterebbe per tale voce alcuna spesa - la verifica del rispetto dei doveri inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro va svolta tenuto conto degli aspetti sostanziali, concernenti la congruità di una simile quantificazione. Il Consiglio di Stato ha affermato, in tema di appalto, che l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a 0 non comporta l’esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, e in particolare per violazione dell’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006. Nella specie, veniva impugnata la sentenza del TAR che – in ordine all’affidamento in appalto del servizio di accostamento alla lingua tedesca ed inglese nei nidi a gestione pubblica e nelle scuole dell’infanzia del territorio della Provincia Autonoma – respingeva l’assunto secondo cui il raggruppamento temporaneo aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver dichiarato nella propria offerta economica di non sostenere costi interni per la sicurezza aziendale. L’appellante sosteneva, sul punto, che l’aggiudicatario avrebbe violato il bando di gara, che imponeva ai concorrenti di indicare a pena espressa di esclusione la stima degli oneri per la sicurezza cd. interna” o specifica aziendale” in particolare, secondo il ricorrente, l’indicazione pari a 0, quindi, andava ritenuta equivalente a mancata specificazione di questa voce di costo e la natura intellettuale del servizio non escludeva di per sé che l’impresa sostenesse oneri a questo titolo, tenuto conto che le altre concorrenti avevano invece dichiarato i loro costi interni per la sicurezza aziendale, i quali inoltre non potevano essere compresi nelle spese generali di gestione né essere coperti dall’INAIL. Ciò posto, la Sezione ha richiamato quanto recentemente affermato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza del 19/2016, evidenziando, in particolare, l’importanza conferita dalla suddetta pronuncia agli aspetti di ordine sostanziale relativamente ai costi minimi di sicurezza aziendale per le gare bandite - quale quella in esame - anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni approvato con il d.lgs. n. 50/2016 che ora risolve la questione prevedendo espressamente, all’art. 95, comma 10, l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza , dovendosi, pertanto, negare valenza di per sè escludente alla mancata specificazione nell’offerta di tali costi in senso conforme Consiglio di Stato, Sez. III, 30/2017 V, 5475/2016 5444/2016 5423/2016 5283/2016 4755/2016 4646/2016 4182/2016 . Il Consiglio, applicando i suddetti principi al caso concreto, ha affermato che, riguardo agli oneri per la sicurezza, nell’ipotesi in cui venga indicato un importo - seppur di ordine negativo, nel senso che la concorrente non sosterebbe per questa voce alcuna spesa - la verifica del rispetto dei doveri inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro va svolta tenuto conto degli aspetti sostanziali, concernenti la congruità di una simile quantificazione fermo restando che le valutazioni di ordine tecnico-discrezionale sono riservate alla stazione appaltante, unica preposta alla verifica di anomalia, nella specie non esperita . In definitiva, la Sezione – chiarito, peraltro, che l’assenza di costi per la sicurezza aziendale per un servizio di ordine intellettuale non appare incongrua e che presso gli istituti scolastici deve ritenersi in vigore la copertura assicurativa dell’INAIL per tutti gli infortuni ivi occorsi – ha negato che l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a 0 comporti l’esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, e in particolare per violazione del citato art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006.