RASSEGNA TAR

TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II TER 21 DICEMBRE 2016, N. 12739 OPERE PUBBLICHE LAVORI PUBBLICI PER I CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI SERVIZI – COLLAUDO E COMMISSIONE D’INCHIESTA. È legittima la revoca dell'aggiudicazione se ha esito negativo il collaudo del prototipo. In tema di appalti, il disciplinare di gara può prevedere l’effettuazione del collaudo quale condizione per procedere alla stipula del contratto, rientrando la relativa attività nell’alveo dei riscontri che, ex art. 79 d.lgs. n. 163/2006, la S.A. conduce in ordine alla posizione dell’aggiudicatario ai fini della suddetta stipula ordinariamente si tratta di riscontri amministrativi, ma può estendersi come nel caso specifico al riscontro in concreto delle caratteristiche tecniche del prodotto medesimo pertanto, laddove all’atto del collaudo emerga una non conformità del prototipo alle specifiche di gara che si risolva in una carenza di un requisito essenziale di evidente importanza, è corretto procedere alla revoca dell’aggiudicazione invece che consentire una ulteriore interlocuzione volta a riscontrare gli accorgimenti per ricondurre un secondo prototipo alla conformità richiesta dal bando. In tema di appalti, l’effettuazione del collaudo - prevista dal disciplinare di gara - quale condizione per procedere alla stipula del contratto, rientra nell’alveo dei riscontri che, ex art. 79 d.lgs. n. 163/2006, la S.A. conduce in ordine alla posizione dell’aggiudicatario ai fini della suddetta stipula ordinariamente si tratta di riscontri amministrativi, ma può estendersi come nel caso specifico al riscontro in concreto delle caratteristiche tecniche del prodotto medesimo pertanto, laddove all’atto del collaudo emerga una non conformità del prototipo alle specifiche di gara che si risolva in una carenza di un requisito essenziale di evidente importanza, è corretto procedere alla revoca dell’aggiudicazione invece che consentire una ulteriore interlocuzione volta a riscontrare gli accorgimenti per ricondurre un secondo prototipo alla conformità richiesta dal bando. Il Tribunale ha rilevato come, nel caso di specie, il disciplinare prevedesse chiaramente l’effettuazione del collaudo quale condizione per procedere alla stipula del contratto, rientrando la relativa attività nell’alveo dei riscontri che, ex art. 79 del codice appalti, la S.A. conduce in ordine alla posizione dell’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto. La pronuncia ha sul punto evidenziato che ordinariamente si tratta di riscontri amministrativi, ma nel caso specifico – per la particolare conformazione del procedimento di identificazione del prodotto oggetto della fornitura specializzata – si estendeva al riscontro in concreto delle caratteristiche tecniche del prodotto medesimo. Nel caso in esame, il ricorrente – in proprio e quale capogruppo di ATI con altra impresa – agiva per l’annullamento del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di attrezzature a vasca ribaltabile in particolare, la parte esponeva che AMA avrebbe errato nel procedere alla suddetta revoca invece che consentire una ulteriore interlocuzione volta a riscontrare gli accorgimenti subito predisposti per ricondurre un secondo prototipo alla conformità richiesta dal bando. La Sezione ha affermato che la previsione del disciplinare circa la possibilità che la S.A. richiedesse adeguamenti del mezzo era riferibile solo a modifiche non essenziali del prototipo che non ne alterassero sostanzialmente le attestazioni versate nel procedimento di gara e sulla base delle quali la concorrente avesse conseguito l’aggiudicazione, ossia per modifiche necessarie per adeguamenti minimi e funzionali al servizio da prestarsi secondo le esigenze dell’Amministrazione, ma non certamente per consentire alla concorrente aggiudicataria di porre riparo a difformità rilevanti del proprio prodotto. Ciò posto, il TAR - atteso che al momento del collaudo avvenuto in contraddittorio era emersa una non conformità del veicolo prototipo alle specifiche di gara consistente nella diversa portata del mezzo consegnato e che il rispetto della portata minima, per le funzioni del mezzo, era requisito essenziale di importanza autoevidente - ha dunque respinto il ricorso.