RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

11 GENNAIO 2017, N. 7 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica – riduzione delle spese degli enti pubblici non territoriali – previsione che gli enti e gli organismi costituiti anche in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato [nella specie, le Casse di Previdenza e, in particolare, la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti] adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente, che le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno e che per l’anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario , convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 119/1991 i principi di proporzionalità e di adeguatezza del trattamento pensionistico, fondati sugli artt. 38 e 36 Cost. e più volte affermati e ribaditi, non comportano che sia garantita necessariamente l’integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione, ma esigono piuttosto una commisurazione del trattamento di quiescienza al reddito percepito in costanza del rapporto di lavoro, secondo determinazioni discrezionali del legislatore, le quali devono essere basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa. 11 GENNAIO 2017, N. 6 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Norme della Regione Sardegna – bilancio di previsione per il 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016/2018 – approvazione con una differenza [negativa] tra entrata e spesa per il 2016 di euro 31.553.438,75, costituente disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario – rinvio della copertura del disavanzo nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi, eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata – illegittimità costituzionale. In quanto eccezione al principio generale dell’equilibrio del bilancio, la disciplina del disavanzo tecnico è di stretta interpretazione e deve essere circoscritta alla sola irripetibile ipotesi normativa del riaccertamento straordinario dei residui nell’ambito della prima applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, in ragione delle particolari contingenze che hanno caratterizzato la situazione di alcuni enti territoriali. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 279 del 2016 per i principi contabili vale la regola dell’interpretazione conforme a Costituzione, secondo la quale, in presenza di ambiguità o anfibologie del relativo contenuto, occorre dar loro il significato compatibile con i parametri costituzionali. 11 GENNAIO 2017, N. 5 AMBIENTE. Norme della Regione Basilicata – possibilità di conferire in discarica fino al 31 agosto 2016 rifiuti solidi urbani non pericolosi, previa trito-vagliatura e biostabilizzazione, anche parziale, della frazione organica – violazione del giudicato costituzionale – illegittimità costituzionale – illegittimità costituzionale parziale. I commi 6 e 8, quest’ultimo nella parte in cui si riferisce al comma 6, dell’art. 42 della legge della Regione Basilicata n. 26/2014 Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016 , come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 35/2015 Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti , sono costituzionalmente illegittimi. Le disposizioni impugnate mirano, infatti, a perseguire e raggiungere un risultato corrispondente a quello già ritenuto lesivo della Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2015. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 73 del 2013 il giudicato costituzionale è violato, non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente”, esiti corrispondenti.