RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

Cons. Stato, Sez. III, 9 novembre 2016, n. 4659 SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri in particolare extracomunitari - permesso di soggiorno. Presupposti e limiti per il rinnovo del permesso di soggiorno. In materia di permesso di soggiorno, posto che l’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998 T.U. immigrazione impone all’Amministrazione di dare rilevanza ai nuovi elementi, favorevoli allo straniero, sopravvenuti nelle more dell’emanazione del provvedimento, va rilevato che la suddetta disposizione si riferisce, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, a circostanze esistenti e, in ogni caso, conosciute dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento. Il Consiglio di Stato ha ribadito che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998 T.U. immigrazione impone all’Amministrazione di dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti nelle more della dell’emanazione del provvedimento, favorevoli allo straniero da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 4113/2016 3205/2016 . In tal senso, il Collegio ha chiarito che la norma citata, nel dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento anche se successivamente alla presentazione della domanda . Nella specie, il ricorrente - a cui era stato notificato dalla Questura il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza di attività lavorativa” - deduceva l’esistenza di un proprio reddito, e dunque di una propria attività lavorativa, solamente in occasione del giudizio promosso dinanzi al TAR che rigettava il ricorso sull’assunto che detti redditi fossero comunque inferiori all’assegno sociale . La Sezione, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha rilevato che l’appellante - interessato al rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto e respinto in primo grado - non aveva comunicato alcunché alla Questura neanche dopo aver conseguito l’assunzione ed, infatti, quest’ultima gli aveva notificato il rigetto non per assenza di reddito ma per assenza di un lavoro tale circostanza rendeva, quindi, il suddetto provvedimento esente da vizi. Pertanto il Collegio - precisando che il giudizio espresso dal TAR in ordine alla congruità del reddito documentato dal ricorrente solo in sede processuale deve considerarsi ultroneo e non vincolante per l’Amministrazione - ha respinto il ricorso atteso che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, sono da considerarsi elementi nuovi e favorevoli allo straniero solo quelli esistenti e, comunque, conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento.