RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

28 NOVEMBRE 2016, N. 256 REFERENDUM. Referendum costituzionale – ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione – formulazione del quesito referendario – ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal CODACONS Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori e da Giuseppe Ursini nella qualità di appartenente al corpo elettorale nei confronti della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’interno e del Ministero della Giustizia nonché nei confronti dei delegati dei parlamentari richiedenti il referendum – istanza cautelare di sospensione del d.P.R. 27 settembre 2016 – in subordine richiesta alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 l. n. 352/1970 per omessa indicazione del soggetto competente a formulare il quesito referendario – in ulteriore subordine richiesta alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale delle disposizioni degli artt. 12 e 16 l. n. 352/1970 nella parte in cui non prevedono contro le ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum il ricorso in Cassazione per violazione di legge – inammissibilità. Il ricorso con il quale il Codacons e l’avvocato Giuseppe Ursini, in proprio, hanno sollevato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro gli atti di indizione del referendum costituzionale è inammissibile per carenza dei requisiti soggettivi, poiché nessuno dei due soggetti può qualificarsi come potere dello Stato” ai sensi dell’art. 134 Cost In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 17/1978 soggetti o organi diversi dallo Stato apparato possono essere parti di un conflitto tra poteri, ai sensi dell’art. 134 Cost. e dell’art. 37, l. n. 87/1953, solo se titolari di una funzione pubblica costituzionalmente rilevante e garantita”. 25 NOVEMBRE 2016, N. 254 PREVIDENZA. Cassa Nazionale della Previdenza Forense – previsione, in ragione delle aliquote del contributo soggettivo a carico degli avvocati pensionati di vecchiaia, di un maggiore contributo solidaristico di tale categoria rispetto a quello posto a carico degli avvocati non pensionati – contribuzione erogata dagli avvocati pensionati di vecchiaia per finalità solidaristica – manifesta inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale della normativa che dispone l’obbligo del pagamento dei contributi solidaristici a carico degli iscritti pensionati attivi – di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, dell’art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell’art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008 nonché del combinato disposto dell’art. 18, comma 11, d.l. n. 98/2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria , convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. n. 111/2011 e dell’art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012 – sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 30 luglio 2014, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2015, è manifestamente inammissibile. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 427/2000 la giurisdizione del giudice costituzionale è limitata alla cognizione dell’illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ai sensi dell’art. 134 Cost. e non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di delegificazione”. 25 NOVEMBRE 2016, N. 251 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – semplificazioni amministrative – istituzione del sistema della dirigenza pubblica – principi e criteri direttivi – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 11, comma 1, lett. a , b , n. 2 , c , nn. 1 e 2 , e , f , g , h , i , l , m , n , o , p e q , e comma 2, l. n. 124/2015 è costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 401/2007 il sistema delle conferenze è il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale.