RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

In materia di infiltrazioni mafiose, il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti costituiscono, già di per se stessi, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati dunque, l’autorità prefettizia legittimamente assume o desume elementi indiziari di infiltrazione mafiosa nell’impresa oltre che da uno dei provvedimenti tipici di cui all’art. 84, comma 4, lett. a , d.lgs. n. 159/2011 anche dal decreto di perquisizione disposto dal pm, laddove dalle motivazioni di tale decreto emergano fatti o anche valutazioni del materiale investigativo raccolto nel corso delle indagini, da parte del pm, aventi una valenza sintomatica di detta infiltrazione, alla stregua del criterio del più probabile che non”. Il Consiglio di Stato ha ribadito che, in materia di infiltrazioni mafiose, il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti costituiscono, già di per se stessi, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al malaffare e, sempre più di frequente, al concreto pericolo di infiltrazioni delle associazioni criminali di stampo camorristico v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 6618/2012 Cons. St., Sez. III, 1632/2016 . In tal senso, a norma dell'art. 84, comma 4, lett. a , d.lgs. n. 159/2011, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, che danno luogo all’adozione dell’informativa, sono desunte, tra l’altro, dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio o che recano una condanna, anche non definitiva, per taluni dei delitti di cui all’art. 51, comma 3- bis , c.p.p., tra i quali figura, espressamente, il delitto previsto dall’art. 260 d.lgs. n. 152/2006. Nella specie, veniva appellata la sentenza del TAR, che - respinta l’impugnazione della informazione antimafia interdittiva - riteneva idonei a sorreggere la valutazione di infiltrazione mafiosa compiuta dalla Prefettura gli elementi emersi nel corso delle investigazioni dalla Direzione Distrettuale Antimafia sul conto dell’imprenditore, dominus e gestore di fatto della società, e di altri imprenditori per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152/2006, oltre che per quella di truffa aggravata, nell’esecuzione delle opere per la realizzazione di un nodo della linea ferroviaria dell’alta velocità. Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha chiarito che il primo giudice aveva correttamente rilevato che l’indagine, relativa al traffico illecito di rifiuti, era di particolare significatività ai fini di prevenzione antimafia, essendo tale traffico di frequente appannaggio delle organizzazioni criminali, non rilevando che la Prefettura avesse tratto detti elementi da un decreto di perquisizione disposto dalla Procura e non da uno dei provvedimenti tipici di cui all’art. 84, comma 4, lett. a , citato il Prefetto può, infatti, acquisire anche elementi diversi ed ulteriori da altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale, inquirente o giudicante, ai sensi dell’art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Ciò posto, la Sezione ha, pertanto, respinto il ricorso, precisando che l’autorità prefettizia legittimamente assume o desume elementi indiziari di infiltrazione mafiosa nell’impresa anche dal decreto di perquisizione disposto dal pm, laddove dalle motivazioni di tale decreto emergano fatti o anche valutazioni del materiale investigativo raccolto nel corso delle indagini, da parte del pm, aventi una valenza sintomatica di detta infiltrazione, alla stregua del criterio del più probabile che non”.