RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. III 16 SETTEMBRE 2016, N. 3894 IMPRESA E IMPRENDITORE - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE E ASSOCIAZIONE TEMPORANEA. Trasporto sanitario affidato al RTI, in caso di autorizzazioni riferite alla stessa sede operativa. È legittima l’aggiudicazione, in favore di un RTI, di un appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto sanitario di infermi, laddove risulti rispettato il requisito di ammissione, imposto dalla lex specialis , del rilascio dell’autorizzazione regionale per l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario, a nulla rilevando sia che le autorizzazioni prodotte a comprova di tale requisito corrispondano ad una stessa sede operativa – a fronte dell’omessa previsione di un esplicito e chiaro divieto in tal senso, anche alla luce della disciplina amministrativa regionale di riferimento – sia che difetti la puntuale indicazione con gli stessi termini lessicali, nell’oggetto sociale, per come ricavabile dagli statuti e dall’iscrizione nel registro delle imprese, della specifica attività oggetto dell’appalto trasporto infermi in tal senso, è sufficiente infatti che sussista una riconducibilità , in termini generali, tra la serie di attività che definiscono il requisito e la serie di attività elencate negli statuti nella specie, da intendersi comprensive anche dell’attività di trasporto degli infermi - in quanto aventi ad oggetto il trasporto di inabili, anziani e handicappati” - stante l’evidente connessione logica e semantica esistente tra le nozioni di infermità e di inabilità . Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’affidamento del servizio del trasporto infermi in favore del RTI, data la comprovata sussistenza del requisito della capacità tecnica a seguito del rilascio di più autorizzazioni anche se riferite alla medesima sede operativa. A tal proposito - posto che tale scrutinio, in ordine all’eventuale esclusione dalla gara, deve essere eseguito alla stregua della lex specialis Cons. St., sez. IV, 4180/2015 - il Collegio rilevava come nella specie quest’ultima non richiedeva in alcun modo che a ciascuna autorizzazione corrispondesse una diversa sede operativa, così come tale regola non risultava rinvenibile neppure nella normativa regionale ivi richiamata. Infatti, il disciplinare di gara stabiliva quale requisito minimo ed essenziale di ammissione il possesso di autorizzazione per l’esercizio del trasporto sanitario” entrambi i soggetti costituenti il RTI avevano conseguito detto titolo rilasciato dalla competente ASL e lo avevano regolarmente prodotto nel corso della procedura di affidamento. Il Collegio, applicando il suddetto principio di diritto alla fattispecie concreta, ha affermato che il RTI aggiudicatario aveva assolto l’onere procedimentale impostogli dalla lex specialis e che, quindi, l’ammissione alla gara dell’offerta da esso prodotta si rivelava del tutto coerente con la disciplina della procedura, la quale non richiedeva in alcun modo che a ciascuna autorizzazione corrispondesse una diversa sede operativa peraltro, tale regola non risultava rinvenibile neppure nella normativa regionale - che si limita, infatti, a definire i requisiti tecnici prescritti per le sedi operative - con la duplice conseguenza che, alla stregua della disciplina amministrativa regionale di riferimento, il legittimo rilascio dell’autorizzazione da parte della ASL competente restava subordinato alla sola verifica del possesso dei requisiti tecnici prescritti per tali ragioni, non poteva intendersi vietato il rilascio di più autorizzazioni riferite alla medesima sede operativa. La sentenza ha, inoltre, precisato che la legittimazione a partecipare ad una procedura di gara resta condizionata alla sola verifica del possesso del requisito imposto dalla lex specialis ossia, l’autorizzazione regionale per l’esercizio dell’attività di trasporto sanitario , e non anche alla puntuale indicazione, con gli stessi termini lessicali, nell’oggetto sociale per come ricavabile dagli statuti e dall’iscrizione nel registro delle imprese della specifica attività oggetto dell’appalto trasporto infermi , purché sussista una riconducibilità, in termini generali, tra la serie di attività che definiscono il requisito e la serie di attività elencate negli statuti nella specie, da intendersi comprensive anche dell’attività di trasporto degli infermi - in quanto aventi ad oggetto il trasporto di inabili, anziani e handicappati” - stante l’evidente connessione logica e semantica esistente tra le nozioni di infermità e di inabilità . Ciò posto, la Sezione - a fronte dell’omessa previsione di un esplicito e chiaro divieto di riferire più autorizzazioni alla medesima sede operativa - ha, pertanto, confermato la sentenza impugnata, precisando che la disciplina regionale esigeva soltanto l’idoneità della sede operativa, su un piano tecnico e organizzativo, a garantire la corretta esecuzione dei servizi di trasporto sanitario, risultando, perciò, irrilevante la circostanza che un’unica sede operativa si riferisse a più autorizzazioni.