RASSEGNA TAR

TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. II 19 SETTEMBRE 2016, N. 4353 OPERE PUBBLICHE LAVORI PUBBLICI PER I CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI SERVIZI - IN GENERE. Soccorso istruttorio e termine perentorio per la comprova dei requisiti di partecipazione alla gara. Il c.d. soccorso istruttorio - compreso il soccorso rinforzato - attiene alla fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali, e non anche alla fase della comprova della loro sussistenza tale fase - connotata da particolare rapidità al fine di consentire una sollecita conclusione del procedimento - non potrebbe difatti tollerare una ulteriore interlocuzione con la stazione appaltante in ordine alla sufficienza dei documenti prodotti per comprovare la presenza dei requisiti, costituendo, invece, un obbligo rectius un onere per il concorrente produrre, nel termine perentorio di dieci giorni, i documenti sufficienti alla comprova attraverso le modalità specificate nella lex specialis . Il Tribunale ha chiarito che il c.d. soccorso istruttorio, ivi compreso il soccorso rinforzato, attiene alla fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali, e non anche alla fase della comprova della loro sussistenza. La pronuncia ha infatti posto in rilievo che l’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 obbliga le stazioni appaltanti al soccorso nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del Codice ed il terzo comma specifica che le disposizioni sul c.d. soccorso istruttorio rinforzato si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni ne consegue che la fase di comprova dei requisiti di idoneità non è affatto contemplata nel perimetro di applicazione del soccorso istruttorio, in quanto tale fase - connotata da particolare rapidità al fine di consentire una sollecita conclusione del procedimento - non potrebbe tollerare una ulteriore interlocuzione con la stazione appaltante in ordine alla sufficienza dei documenti prodotti per comprovare la presenza dei requisiti, costituendo, invece, un obbligo rectius un onere per il concorrente produrre, nel termine perentorio di dieci giorni, i documenti sufficienti alla comprova attraverso le modalità specificate nella lex specialis . Inoltre, la Sezione ha richiamato quanto affermato dall’Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, sent. n. 10/2014 ossia che il suddetto termine di 10 giorni - previsto dall’art. 48, comma 1 e 2, d.lgs. n. 163/2006 ed entro il quale si deve presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa - ha natura perentoria in entrambi i casi, la perentorietà del termine pur non essendo espressamente definita come tale dalla norma si ricollega alle esigenze di celerità insite nel procedimento di gara e nel carattere automatico delle sanzioni previste per la sua inosservanza esclusione del concorrente, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione all’Autorità di Vigilanza, determinazione della nuova soglia di anomalia e conseguente eventuale nuova aggiudicazione , salva l’oggettiva impossibilità della produzione della documentazione la cui prova grava sull’impresa. Nella specie, la ricorrente veniva esclusa dalla gara per l’affidamento del servizio in concessione per la gestione di aree per la sosta a pagamento” nel Comune, in quanto non aveva comprovato, nel termine di 10 giorni stabilito dall’art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di partecipazione. La Sezione, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta e precisando, altresì, che l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’ANAC atto non autonomamente lesivo, ma mera comunicazione tra enti erano state legittimamente effettuate dalla stazione appaltante ai sensi del penultimo periodo dell’art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e non, come sostenuto dalla ricorrente, ex art. 38, comma 1- ter , ha affermato che - non ricorrendo peraltro la suddetta oggettiva impossibilità della produzione della documentazione - l’imprenditore concorrente, nel presentare la propria offerta, assume anche l’onere di comprovare, a richiesta, il possesso dei requisiti di partecipazione attraverso la presentazione della relativa documentazione entro il termine perentorio di dieci giorni.