RASSEGNA TAR

TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III – TER 13 SETTEMBRE 2016, N. 9688 POSTE ITALIANE IN GENERE. La chiusura di un ufficio postale non può basarsi sulla mera misurazione chilometrica”. La determinazione di chiusura di un ufficio postale deve essere adottata sulla base di un’accurata istruttoria comprensiva anche della fase di necessaria interlocuzione con gli enti locali interessati e richiede una motivazione idonea a dar conto, oltre che degli esiti di detta interlocuzione, anche delle specificità della situazione locale, risultando a tal fine insufficiente sia un rinvio generico e standardizzato ad atti quali il piano di intervento o di riorganizzazione” o di razionalizzazione ed efficientamento” , pur se positivamente vagliato dall’Autorità di vigilanza del settore”, sia l’enunciazione delle disposizioni di riferimento in particolare, la mera misurazione chilometrica” non può comportare l’automatica chiusura di un ufficio postale, dovendosi procedere ad un’istruttoria completa e approfondita, al fine di verificare che la modifica del sistema di distribuzione degli uffici mantenga inalterata la garanzia per i cittadini del servizio di interesse economico generale in tal senso occorre, quindi, tener conto che permanga e venga assicurato anche per il territorio che viene sguarnito di un proprio ufficio un livello di servizio avente i connotati dell’universalità, ossia l’accessibilità per chiunque a condizioni economiche eque e ragionevoli. Il Tribunale ha affermato che la determinazione di chiusura di un ufficio postale deve essere adottata sulla base di un’accurata istruttoria comprensiva anche della fase di necessaria interlocuzione con gli enti locali interessati e richiede una motivazione idonea a dar conto anche delle specificità della situazione locale, non sorretta unicamente da mere ragioni di tipo economico. Infatti, in via generale, la Sezione ha posto in rilievo come la normativa europea direttiva 2008/6/CE, che ha modificato la direttiva 97/67/CE, recepita a livello nazionale dal D.lgs. 261/99 sancisca il ruolo fondamentale dei servizi postali quali strumento essenziale di comunicazione di scambio di informazioni” diretti al perseguimento degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell’Unione”, indicando, pertanto, la necessità di garantire sufficienti punti di accesso che tengano conto delle esigenze degli utenti delle zone rurali e scarsamente popolate” riguardo al servizio universale”, gli Stati membri devono assicurare che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti”, dovendo provvedere affinché la densità dei punti di contatto e di accesso tenga conto delle esigenze degli utenti” stessi, e prescrivendo l’adozione di misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, garantendo in tal modo la continuità della fornitura del servizio universale e tenendo conto del ruolo importante che questo svolge nella coesione sociale e territoriale”. Con particolare riferimento alla nozione di universalità”, il Collegio ha ricordato che, alla luce di quanto chiarito dalla recente giurisprudenza, la stessa vada riferita al dovere, da parte degli enti che erogano prestazioni di servizi, benché organizzati in impresa, di garantire a chiunque l’effettiva prestazione dello stesso, qualunque sia la collocazione geografica della domanda del servizio, e a condizioni eque e non discriminatorie” l’eventuale situazione di fallimento del mercato”, in ragione dell’insufficienza, dell’inadeguatezza e dell’incapacità di azioni spontanee mediante forze sue proprie evidenzia che il mercato da solo può non essere in grado di assicurare l’adeguata soddisfazione generale del servizio”, la quale tuttavia deve essere necessariamente assicurata – anche d’autorità mediante l’imposizione, all’impresa legittimata ad operare nel settore, di specifici obblighi – per esigenze extraeconomiche intrinseche al carattere pubblico del servizio stesso in tal senso, Cons. Stato sez. VI 1147/2016 . La sentenza in esame, in riferimento alla soppressione degli uffici postali, ha altresì precisato che è necessario indicare puntualmente le ragioni per cui, nel luogo interessato dalla soppressione, restano garantite prestazioni di servizi conformi agli obblighi imposti a livello europeo e nazionale stante l’ineludibilità della prestazione del servizio universale ex art. 3 D.Lgs. 261/99 , con conseguente illegittimità delle determinazioni basate sulla sola esigenza di assicurare l’equilibro economico Cons. Stato, sez. III, 2972/2014 , nonché fondate sul mero dato geografico della distanza chilometrica Cons. Stato sez. VI, 287/16 sotto quest’ultimo profilo, infatti, è stato posto in evidenza come le distanze chilometriche debbano essere valutate con estrema attenzione, rifuggendo da qualunque automatismo Cons. Stato, VI, 635/2015, e 1262/2015 ed occorrendo, pertanto, un’istruttoria completa e approfondita, al fine di garantire ai cittadini il suddetto servizio di interesse economico generale. Ciò posto, il TAR, sulla scorta della normativa nazionale ed europea e della giurisprudenza richiamata, ha ribadito che la determinazione di chiusura di un ufficio postale deve essere adottata sulla base di un’accurata istruttoria, comprensiva anche della fase di necessaria interlocuzione con gli enti locali interessati stante l’obbligatorietà del contraddittorio procedimentale di cui all’art. 5 delib. Agcom 342/14/CONS , e richiede una motivazione idonea a dar conto, oltre che degli esiti di detta interlocuzione, anche delle specificità della situazione locale, risultando a tal fine insufficiente sia un rinvio generico e standardizzato ad atti quali il piano di intervento o di riorganizzazione” o di razionalizzazione ed efficientamento” , pur se positivamente vagliato dall’Autorità di vigilanza del settore”, sia l’enunciazione delle disposizioni di riferimento. Nella specie, nel provvedimento gravato non risultavano indicate in concreto le ragioni poste a fondamento della chiusura né i motivi per cui resterebbero, comunque, garantite prestazioni di servizi conformi agli obblighi previsti dalla normativa vigente, facendosi solo un riferimento a esigenze di efficientamento” del tutto generiche. Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha rilevato che la mera diseconomicità peraltro non provata non costituiva circostanza da sola idonea a giustificare la chiusura dell’ufficio postale, occorrendo invece la puntuale indicazione, tra l’altro, della perdurante sussistenza delle prestazioni di servizio universale, anche in termini, ad esempio, di esclusione di soluzioni alternative meno onerose. La Sezione – a fronte della mancata istruttoria e della motivazione inidonea ad illustrare le ragioni della determinazione gravata – ha pertanto accolto il ricorso, annullando il provvedimento di chiusura dell’ufficio postale. TAR VENETO, VENEZIA, SEZ. III 12 SETTEMBRE 2016, N. 1028 OPERE PUBBLICHE LAVORI PUBBLICI PER I CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI SERVIZI PREZZO OFFERTE ANOMALE. È ammissibile l’offerta economica in aumento riferita alle singole voci di costo. In ordine all’ammissibilità dell’offerta economica, la valutazione dell’anomalia della stessa deve essere compiuta in modo globale e sintetico, dovendosi riferire all’intera offerta e non alle singole voci di costo in particolare, il divieto di offerte in aumento posto al precipuo fine di evitare che la Pubblica Amministrazione venga esposta ad un maggior aggravio economico rispetto a quanto preventivato a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto opera solo e soltanto con riguardo alla offerta economica finale, intesa nella sua globalità, senza che si possano artificiosamente suddividere le singole voci di costo, in quanto è ben possibile che, pur a fronte di alcune voci più onerose, il totale complessivo dell’offerta economica si ponga comunque ad un livello inferiore rispetto all’importo a base d’asta. Il Tribunale ha affermato che il divieto di offerte in aumento opera solo e soltanto con riguardo alla offerta economica finale, intesa nella sua globalità. In tal senso, il TAR ha rilevato anzitutto che il principio relativo alla necessità che le offerte economiche siano pari o inferiori all’importo posto a base d’asta, con conseguente inammissibilità delle offerte in aumento principio ricavabile dagli artt. 82 e 83 D.Lgs. 163/2006, nonché dall’art. 283, comma 3, Dpr 207/2010 , deve comunque essere interpretato conformemente alla sua ratio, al precipuo fine di evitare che la Pubblica Amministrazione venga esposta ad un maggior aggravio economico rispetto a quanto preventivato a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto. La Sezione ha inoltre chiarito che, anche in caso di offerta anormalmente bassa, la valutazione dell’anomalia dell’offerta economica deve essere compiuta in modo globale e sintetico, dovendosi riferire all’intera offerta e non alle singole voci di costo” ritenute incongrue ed avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme Cons. St., sentenza 2751/2016 Cons. St., sentenza 2547/2016 . Con particolare riguardo alla valutazione della congruità delle offerte quale espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione la giurisprudenza ha da ultimo chiarito che il Giudice Amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del giudizio di anomalia e a fortiori qualora sia chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del giudizio di congruità espresso dalla Stazione Appaltante qualora non vi sia nemmeno il superamento della soglia di anomalia , può sindacare le valutazioni rese dalla Pubblica Amministrazione solo sotto i profili della loro logicità e ragionevolezza, della carenza di istruttoria e della erroneità dei fatti sindacato estrinseco , senza che possa procedere autonomamente alla verifica della congruità o dell’anomalia dell’offerta, sovrapponendo la propria valutazione tecnico-discrezionale al giudizio non macroscopicamente erroneo, né illogico, reso dall’Organo amministrativo, al quale la Legge attribuisce la tutela dell’apprezzamento dell’interesse pubblico nel caso concreto Cons. St., sentenza 3359/2016 Cons. St., sentenza 2524/2016 . La sentenza in esame, sulla scorta del ragionamento espresso dal Consiglio di Stato in una recente pronuncia Cons. di Stato, Sez. V, sent. 3372/2016 , ha pertanto ribadito che nelle gare pubbliche il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, riservate alla Stazione Appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento tale soluzione è a maggior ragione applicabile al caso in cui non venga in luce una ipotesi di offerta anormalmente bassa. Nella specie, non sussistevano ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza del giudizio positivo espresso in merito alla congruità dell’offerta economica. Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha rilevato inoltre che l’art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006 nel prevedere in via tassativa le ipotesi di esclusione dei candidati o concorrenti da una procedura d’appalto, e nel sancire la nullità delle clausole dei bandi che contengano ulteriori prescrizioni a pena di esclusione preclude sia alla Stazione Appaltante, sia all’interprete, la possibilità di enucleare ulteriori prescrizioni a pena di esclusione ne deriva quindi che nessuna conseguenza escludente può scaturire in danno della Società aggiudicataria della gara per l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura domiciliare a pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica di Ossigeno, di Apparecchiature e dei relativi servizi di assistenza per aver superato la soglia percentuale massima del prezzo del noleggio dei ventilatori e degli apparecchi di backup, proprio in ragione del fatto che tale soglia, non prevista dal Disciplinare a pena di esclusione, non rientrava nemmeno in alcuna delle ipotesi tassative di cui al citato art. 46, comma 1 bis. La Sezione a fronte della ammissibilità dell’offerta economica, presentata astrattamente in aumento rispetto all’importo base ha pertanto accolto il ricorso, sottolineando che il divieto di offerte in aumento opera solo e soltanto con riguardo alla offerta economica finale, intesa nella sua globalità, senza che si possano artificiosamente suddividere le singole voci di costo, in quanto è ben possibile che, pur a fronte di alcune voci più onerose, il totale complessivo dell’offerta economica si ponga comunque ad un livello inferiore rispetto all’importo a base d’asta.