RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. VI 31 AGOSTO 2016, N. 3767 AMBIENTE - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE V.I.A. . Attività di ricerca ed estrazione in mare e sulla terraferma presupposti e limiti. È legittima l’autorizzazione all’attività di ricerca ed estrazione in mare e sulla terraferma, concessa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea, laddove non risulti violata né la direttiva Habitat 92/43/Cee, né il c.d. principio di precauzione - in virtù del quale è consentito, ma non imposto incondizionatamente, all’Amministrazione di attivarsi in presenza di pericoli soltanto ipotizzati, ove non ancora suffragati da evidenze scientifiche – essendo le attività del progetto, ubicate in ambito offshore, localizzate esternamente ai siti appartenenti ad aree naturali protette e risultando esclusa, per le attività onshore ricadenti all’interno e prossime ai suddetti siti, l’esistenza di perturbazioni, anche sotto il profilo del ragionevole dubbio, in grado di pregiudicare le finalità conservative di tali aree. Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’autorizzazione all’attività di ricerca ed estrazione al largo del Golfo di Gela e sulla terraferma. A tal proposito, il Collegio ha affermato infatti che non risultava violata la direttiva Habitat 92/43/Cee, atteso che le attività del progetto, ubicate in ambito offshore, erano localizzate esternamente ai siti appartenenti ad aree naturali protette e caratterizzati da habitat naturali e specie floristiche e faunistiche di interesse europeo in particolare, per le attività onshore, ricadenti all’interno e prossime ai suddetti siti, lo Studio di Impatto Ambientale veniva integrato da uno Studio di Incidenza, finalizzato a valutare le interferenze dirette ed indirette del progetto e da cui risultava esclusa, sia con riferimento alla fase di cantiere che durante quella di esercizio, l’esistenza di perturbazioni, anche sotto il profilo del ragionevole dubbio, in grado di pregiudicare le finalità conservative dei siti stessi. Nella specie, la sentenza ha precisato che alla luce dei risultati degli Studi menzionati andava altresì esclusa la violazione del c.d. principio di precauzione - che consente, ma non impone incondizionatamente all’Amministrazione, di attivarsi in presenza di pericoli soltanto ipotizzati e non ancora suffragati da evidenze scientifiche – in quanto le esigenze sottese a detto principio venivano peraltro soddisfatte anche attraverso la previsione di specifiche prescrizioni di tutela che dimostravano la centralità assunta in sede istruttoria dalle questioni di tutela ambientale. Riguardo alle ulteriori censure dichiarate infondate il Consiglio ha rilevato quanto segue. Anzitutto, la direttiva 13/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare non risultava violata, giacché per il suo contenuto non può considerarsi self executing e non era ancora stata recepita all’epoca di adozione dei provvedimenti impugnati. In merito al parere negativo espresso dalla Regione siciliana, la sentenza ha chiarito che la disciplina legislativa della VIA trova il suo fondamento a livello costituzionale nell’art. 117, comma 2, lett. s Cost., che riconosce allo Stato una potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”. Pertanto, nell’esercizio di tale potestà legislativa esclusiva, la legge statale può certamente attribuire allo Stato anche le funzioni amministrative, a prescindere dall’intesa con la Regione rilevato, peraltro, che il parere regionale per gli interventi soggetti a VIA statale è meramente consultivo/collaborativo, e non vincolante, come si evince dall’art. 25, comma 2, D.Lgs. 152/2006 in virtù del quale la competenza esclusiva spetta al Ministero dell’Ambiente. Inoltre il Collegio rilevava che, in applicazione dell’art. 35, comma 1, Dl 83/2012 convertito in legge 134/2012 – il quale ha escluso dal campo di applicazione del divieto di svolgere attività di coltivazione di idrocarburi, all’interno delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare entro le 12 miglia, i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 128/2010 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi – il procedimento in questione beneficiava della suddetta deroga. La Sezione pertanto - atteso che le attività del progetto, ubicate in ambito offshore, erano localizzate esternamente ai siti appartenenti ad aree naturali protette e caratterizzati da habitat naturali e specie floristiche e faunistiche di interesse europeo, nonché rilevata la previsione di specifiche prescrizioni di tutela che dimostravano la centralità assunta in sede istruttoria dalle questioni di tutela ambientale - ha respinto l’appello. CONS. STATO, SEZ. V 31 AGOSTO 2016, N. 3745 OPERE PUBBLICHE LAVORI PUBBLICI PER I CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI SERVIZI - PREZZO – OFFERTE ANOMALE. Non è mendace la dichiarazione dell’offerente che indichi costi interni di sicurezza identici a quelli previsti nella lex specialis. L’esclusione di una concorrente da una procedura di gara può avvenire solo per la violazione di un obbligo che risulti chiaramente esternato dalla legge di gara o dal diritto nazionale ne consegue che l’indicazione dei costi interni per la sicurezza, da parte della stazione appaltante, consente all’offerente anche di indicare costi identici, senza automaticamente incorrere nell’ipotesi di dichiarazione mendace o non veritiera, in difetto di prova che la suddetta commisurazione non sia stata operata in modo effettivo da parte dell’operatore economico. Il Consiglio di Stato ha affermato che il concorrente in una procedura di gara è legittimato ad indicare, nell’offerta, costi identici a quelli indicati nella lex specialis. In linea generale, il Collegio ricorda che - anche sulla scorta della recente pronuncia della Corte di Giustizia, Sez. VI, 2 giugno 2016, C-27/2015 - nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, i principi di trasparenza e di parità di trattamento richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in modo tale che gli offerenti possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere certi della valenza degli stessi requisiti per tutti i concorrenti. Ciò posto – poiché nella specie l’obbligatorietà dell’indicazione dei costi per la sicurezza risultava, oltre che dalla disciplina del codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis, anche dalla lex specialis – il Consiglio precisa che, nel caso in cui l’offerente dichiari di sopportare costi per la sicurezza nella stessa misura di quelli indicati in via presuntiva dalla lex specialis, non si può affermare che detta conformità corrisponda ad una falsa o mancata dichiarazione. A tal proposito, per contro, il ricorrente in appello sosteneva che l’aggiudicataria andava esclusa in quanto, riportando invece dei reali costi aziendali solo quelli previsti dal bando, avrebbe omesso di indicare i costi effettivamente sostenuti. Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha chiarito che - seppur l’indicazione preventiva dei costi da parte della stazione appaltante non si traduce nell’imposizione di una precisa corrispondenza tra quelli indicati nella lex specialis e quelli effettivamente sostenuti da ciascun concorrente - dall’eventuale indicazione degli stessi in termini identici da parte sia della stazione appaltante sia della concorrente non può desumersi in via automatica che la loro commisurazione non sia stata operata in modo effettivo da parte dell’offerente stessa. La Sezione pertanto - atteso che l’esclusione di una concorrente da una procedura di gara può avvenire solo per la violazione di un obbligo che risulti chiaramente esternato dalla legge di gara o dal diritto nazionale - ha respinto l’appello, in quanto l’aggiudicataria non poteva essere esclusa sia perché si era attenuta alla legge di gara e alle disposizioni del diritto nazionale in ordine all’indicazione dei costi per la sicurezza, sia perché non risultava fornita alcuna valida prova che l’indicazione dei suddetti costi, in termini conformi a quanto previsto dalla lex specialis, fosse mendace o non veritiera.