RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

16 SETTEMBRE 2016, N. 212. REATI MINISTERIALI. Procedimento penale a carico dell’ex Ministro dell’economia e delle finanze Giulio Tremonti e altri per il reato di corruzione – deliberazione, in data 2 luglio 2015, del Senato della Repubblica, Camera di appartenenza dell’ex Ministro Giulio Tremonti, con la quale si dichiara la natura non ministeriale del reato in questione, con conseguente restituzione degli atti all’autorità giudiziaria – conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato –inammissibile. A fronte di una deliberazione parlamentare la quale attribuisca una qualificazione giuridica dei fatti ascritti al Ministro diversa da quella prospettata dal Collegio per i reati ministeriali, quest’ultimo può ben sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 88/2012 va riconosciuto che il ramo del Parlamento competente ai sensi dell’art. 96 Cost. possa esprimere una propria valutazione sulla natura del fatto contestato al ministro, purché essa si collochi all’interno della procedura per reato ministeriale attivata dall’autorità giudiziaria, o sia strumentale a rivendicare che detta procedura sia seguita, e purché siffatto apprezzamento sfoci nella sola reazione consentita dall’ordinamento innanzi ad una qualificazione, da parte dell’ordine giudiziario, del reato come comune anziché ministeriale, ovvero nel ricorso alla Corte Costituzionale per mezzo del conflitto di attribuzione. 16 SETTEMBRE 2016, N. 211 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Legge di stabilità 2015 – finanziamento dell’acquisto di materiale rotabile su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale – previsione che le modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse su base regionale sono stabilite, secondo criteri prefissati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 1, co. 224, della legge n. 190/2014 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato sentita” la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché d’intesa” con la Conferenza stessa. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 182/2013 con riferimento alla materia di potestà concorrente produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia , la previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che siano necessarie idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze, come presupposto fondamentale di realizzazione del principio di leale collaborazione. 16 SETTEMBRE 2016, N. 210 AMBIENTE. Norme della Regione Liguria – modifiche alla legge regionale n. 12/2012 Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva – Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava – previsione che il piano viene predisposto in raccordo con la pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica – formazione ed approvazione del Piano – soppressione della previsione della necessaria presentazione del rapporto ambientale, redatto sulla base del rapporto preliminare del d.lgs. n. 03/04/2006 n. 152 – illegittimità costituzionale. La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente si deve confrontare con la competenza regionale in materia di cave, senza che ciò, però, possa importare alcuna deroga rispetto ai principi che governano la tutela dell’ambiente. Pertanto, la sostituzione del previgente obbligo di coerenza del Piano regionale delle attività estrattive al Piano territoriale di coordinamento paesistico con un vincolo di mero raccordo tra i due atti, comporta una significativa alterazione del principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico, sancito dall’art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in violazione dei principi fondamentali in materia di tutela ambientale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 300/2013 la giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che la tutela dell’ambiente” rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato.