RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

8 SETTEMBRE 2016, N. 209 REATI E PENE. Omesso versamento IVA sanzione penale restituzione atti jus superveniens. L’art. 8, d.lgs. n. 158/2015 Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 , ha modificato l’art. 10- ter , d.lgs. n. 74/2000 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 , eliminando il rinvio, presente nel testo originario, all’art. 10- bis , d.lgs. n. 74/2000 per la determinazione della pena e della soglia di punibilità , e ha descritto compiutamente la fattispecie, innalzando la soglia della punibilità dell’illecito dai precedenti cinquantamila euro a duecentocinquantamila euro per ciascun periodo di imposta. Sull’argomento, cfr. Cass. Pen., n. 13217/2016 l’aumento delle soglie di punibilità, traducendosi in una modificazione favorevole al reo, è destinato a operare, ai sensi dell’art. 2 del codice penale, anche per i fatti anteriori alla riforma del sistema sanzionatorio tributario. 8 SETTEMBRE 2016, N. 208 PROCEDIMENTO CIVILE. Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo computo della durata ragionevole dei procedimenti di equa riparazione previsti dalla legge n. 89/2001 applicabilità delle previsioni che considerano rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado e di un anno nel giudizio di legittimità o se il giudizio viene comunque definito in modo irrevocabile in un tempo complessivo non superiore a sei anni inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2- bis e 2- ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 sollevate dalla Corte d’appello di Firenze con ordinanze iscritte ai nn. 121, 122 e 123 del registro ordinanze 2015, in riferimento agli artt. 3, 111, co. 2, e 117, co. 1, Cost. quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sono manifestamente inammissibili per carenza di oggetto, posto che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2016, successiva alle ordinanze di rimessione, la disposizione impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89/2001. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 36/2016 è incostituzionale, per violazione degli artt. 111, co. 2, e 117, co. 1, Cost., l’art. 2, co. 2-bis, della legge n. 89/2001 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile , nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89/2001. 8 SETTEMBRE 2016, N. 207 PROCESSO PENALE Sospensione del procedimento con messa alla prova previsione che la richiesta può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo manifesta infondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 464- bis , co. 2, c.p.p., nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo sollevata, in riferimento all’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è manifestamente infondata. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 240/2015 il termine entro il quale l’imputato può richiedere la sospensione del processo con messa alla prova è collegato alle caratteristiche e alla funzione dell’istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo. Consentire, sia pure in via transitoria, la richiesta nel corso del dibattimento, anche dopo che il giudizio si è protratto nel tempo, eventualmente con la partecipazione della parte civile che avrebbe maturato una legittima aspettativa alla decisione , significherebbe alterare in modo rilevante il procedimento.