RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

21 LUGLIO 2016, N. 206 SPESE DI GIUSTIZIA. Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore d’ufficio – previsione che l’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio sono liquidati dal magistrato, con le modalità previste, quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali – manifesta infondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A , sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., è manifestamente infondata. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 146/2016 la lesione dell’art. 3 della Costituzione per ingiustificata disparità di trattamento non sussiste quando, in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto, la diversa disciplina delle situazioni si giustifichi in termini di ragionevolezza. 21 LUGLIO 2016, N. 201 PROCESSO PENALE. Decreto penale di condanna – avviso all’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 460, co. 1, lett. e , del codice di procedura penale è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 497/1995 l’avviso all’imputato della possibilità di richiedere i riti alternativi costituisca una garanzia essenziale per il godimento di un diritto della difesa. 21 LUGLIO 2016, N. 200 PROCESSO PENALE. Divieto di un secondo giudizio – applicabilità limitata all’esistenza del medesimo fatto giuridico”, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all’esistenza del medesimo fatto storico”, così come delineato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo - illegittimità costituzionale parziale. L’art. 649 c.p.p. è costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Sull’argomento, cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia la giurisprudenza europea relativa all’interpretazione ed applicazione dell’articolo 4 del protocollo n. 7 alla CEDU dimostra l’esistenza di diversi approcci alla questione relativa all’identità dei reati. Il primo approccio si concentra sullo stesso comportamento”, indipendentemente dalla qualificazione giuridica data a tale condotta idem factum . Il secondo approccio riguarda l’ipotesi in cui una stessa condotta integri reati diversi, che possono essere provati in un procedimenti separati. Il terzo approccio pone l’accento sugli elementi essenziali” dei due reati. L’esistenza di una varietà di metodi per verificare se il reato per cui un soggetto è perseguito sia lo stesso reato per il quale costui è già stato definitivamente condannato o assolto, genera incertezza giuridica incompatibile con il diritto a non essere processati due volte per lo stesso reato. 21 LUGLIO 2016, N. 199 IMPOSTE E TASSE. Norme della Regione Umbria – tasse automobilistiche – introduzione per i veicoli ultraventennali con determinate caratteristiche di una tassa di possesso forfettaria” in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al d.P.R. 05/02/1953 n. 39 - illegittimità costituzionale. L’art. 1, co. 4, della legge della Regione Basilicata n. 14/2015 nel testo di cui all’art. 22 della legge regionale n. 3/2016 , con il quale viene mantenuto in vigore un regime di favore, in precedenza stabilito dall’art. 63 della legge n. 342/2000, per i veicoli e motoveicoli di età compresa tra venti e ventinove anni di particolare interesse storico e collezionistico, è costituzionalmente illegittimo. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 455/2005 un intervento sull’esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale e incide su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.