RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

20 LUGLIO 2016, N. 191 PROCEDIMENTO CIVILE. Sospensione feriale dei termini processuali – deroghe – inapplicabilità della sospensione ai procedimenti di opposizione all'esecuzione” – riconducibilità a tale ipotesi derogatoria dei termini per il compimento degli atti del processo esecutivo – non fondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 742/1969 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale , nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, come univocamente interpretato dal diritto vivente, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, non è fondata. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 237/2007 spetta al legislatore un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati. 20 LUGLIO 2016, N. 187 ISTRUZIONE PUBBLICA. Copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultano effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo – conseguente successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell’Amministrazione datore di lavoro, di uno scopo il contenimento della spesa pubblica non riconducibile ad una finalità di politica sociale di uno Stato membro”, secondo l’accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia – conseguente successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, svincolata dall’indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di rinnovi, in contrasto con la clausola 5, punto 1 , dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale ha dato attuazione la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/1999 Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino. In senso conforme, cfr. Corte di Giustizia, sentenza 15 aprile 2008, nella causa C-268/06, Impact rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate nella clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori. 20 LUGLIO 2016, N. 186 SANITÀ PUBBLICA. Medici in rapporto di convenzione a tempo indeterminato con l’Azienda Sanitaria provinciale – norme della Regione Calabria – recupero delle quote rimaste insolute relative ad assistiti deceduti, trasferiti o irreperibili – limitazione a dodici quote – illegittimità costituzionale. L’art. 50, co. 4, della legge della Regione Calabria n. 15/2008 – recante Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ” – è costituzionalmente illegittimo, avendo introdotto nei rapporti dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale un meccanismo derogatorio del generale istituto dell’indebito civile art. 2033 cod. civ. , in violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l , Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile”. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 211/2014 la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici rientra nella materia dell’ ordinamento civile”. 20 LUGLIO 2016, N. 185 EDILIZIA E URBANISTICA. Norme della Regione Molise – piano casa – possibilità di ampliamento di edifici esistenti e in costruzione in sopraelevazione, contiguità all’interno di un diverso lotto, anche se assoggettato ad una diversa destinazione di zona, purché adiacente a quello da ampliare – previsione che gli ampliamenti in sopraelevazione non costituiscono nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanze tra edifici e ai fini dell’osservanza delle fasce di rispetto – illegittimità costituzionale. È fondata la questione di legittimità costituzionale, dell’art. 2, co. 1, lett. g , della legge reg. Molise n. 7/2015, promossa con riferimento all’art. 117, co. 2, lett. l , e co. 3, Cost., perché la disposizione impugnata, nel sostituire l’art. 2, co. 5, della legge reg. Molise n. 30/2009, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale”, ha espressamente introdotto, per gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti, la possibilità di derogare alle distanze fissate dal decreto ministeriale n. 1444/1968. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 6/2013 se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo − il governo del territorio − che ne detta anche le modalità di esercizio.