RASSEGNA TAR

TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. II 14 LUGLIO 2016, N. 1154 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO. Il riparto di giurisdizione in tema di scorrimento delle graduatorie. Il diritto allo scorrimento della graduatoria concorsuale, come il diritto alla mobilità, non appartiene alla fase della procedura di concorso, ovvero al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost., ma alla fase successiva e connessa relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, sicché sussiste nella materia la giurisdizione civile. Le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell'esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo. TAR PIEMONTE, TORINO, SEZ. II 15 LUGLIO 2016, N. 1021 SILENZIO – SILENZIO INADEMPIMENTO – OBBLIGO DI PROVVEDERE. Obbligo della P.A. di pronunciarsi su un’istanza di esclusione dell’aggiudicatario provvisorio. Sussiste l’obbligo della Stazione Appaltante di pronunciarsi su un’istanza di esclusione della aggiudicataria provvisoria, presentata da un terzo concorrente. Il fatto che sia intervenuta solo l’aggiudicazione provvisoria non toglie che un terzo concorrente sia titolare di un interesse qualificato a che la Stazione Appaltante si determini formalmente sulla istanza di esclusione della aggiudicataria provvisoria.