RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. V 6 LUGLIO 2016, N. 3002 ACCESSO – SOGGETTI PASSIVI DEL DIRITTO D'ACCESSO. Il diritto di accesso agli atti amministrativi. Non può essere riferita ad un istituto bancario la previsione secondo cui per ‘pubblica amministrazione’, ai fini dell’applicazione della disciplina in tema di accesso, si intendono anche i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” art. 22, comma 1, lettera e . Infatti, nonostante l’attività bancaria rivesta un evidente interesse pubblico e risulti sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 358 , nondimeno il suo esercizio presenta i caratteri tipici dell’attività di diritto privato ed è svolto nelle forme e con gli strumenti del diritto comune. Una volta stabilito che il soggetto che detiene stabilmente i documenti in questione non è un’amministrazione pubblica in senso proprio, ne consegue che la tutela ai fini ostensivi non possa che essere invocata nei confronti dell’amministrazione che ha formato il documento. CONS. STATO, SEZ. IV 7 LUGLIO 2016, N. 3014 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ SCIA – CARATTERISTICHE. DIA, SCIA, falso innocuo, falso inutile e procedure evidenziali. La DIA oggi SCIA si perfeziona con la presentazione della denuncia. Tuttavia, deve ritenersi legittima la prescrizione del bando, conoscibile da tutti i concorrenti e valida per tutti essi, diretta a posticipare il momento del conseguimento della DIA al trentesimo giorno successivo alla domanda. Nelle procedure evidenziali il c.d. falso innocuo è istituto insussistente atteso che la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire, consentendo la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla selezione, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità pertanto, una dichiarazione che è inaffidabile perché, al di là dell'elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare. L'intero sistema della disciplina delle procedure di evidenza pubblica poggia sulla presentazione, da parte delle imprese concorrenti, di dichiarazioni sostitutive che le vincolano in base all'elementare principio dell'autoresponsabilità e che devono essere rese con diligenza e veridicità.