RASSEGNA TAR

TAR EMILIA ROMAGNA, PARMA, SEZ. I 13 LUGLIO 2016, N. 233 ESPROPRIAZIONE – ACQUISIZIONE SANANTE. Il provvedimento di acquisizione sanante non può bypassare un precedente giudicato. È nullo il provvedimento di acquisizione sanante che sia diretto a produrre un effetto già realizzato acquisizione del fondo del privato a cagione di una precedente statuizione giudiziale passata in giudicato. TAR MOLISE, CAMPOBASSO, SEZ. I 7 LUGLIO 2016, N. 290 AUTOTUTELA – REVOCA. Il solo parere dell’ANAC non giustifica la legittimità della revoca dell’aggiudicazione. In via di principio, non è precluso alla stazione appaltante di procedere alla revoca o all'annullamento dell'aggiudicazione, allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell'ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione. Un tale potere si fonda, tuttavia, oltre che sulla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico art. 113, R.D. 23 maggio 1924 n. 827 , sul principio generale dell'autotutela della pubblica Amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica inoltre, la nuova valutazione dell'interesse pubblico, cui l'Amministrazione deve accedere, non deve necessariamente basarsi sulla intervenuta formale adozione di atti, essendo sufficiente che dallo stesso provvedimento di revoca emergano le ragioni, plausibili e concrete, che determinano la suddetta rivalutazione dell'interesse pubblico. L’indicazione consultiva dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è palesemente insufficiente a giustificare l’autotutela pubblicistica, poiché essa – di per sé – non costituisce un sopravvenuto motivo di interesse pubblico ”, né un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento ”, né una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario ”, quali previsti e prescritti dalla normativa di cui all’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.