RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

13 LUGLIO 2016, N. 173 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato [legge di stabilità 2014] – interventi in materia previdenziale – trattamenti corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS – assoggettamento ad un contributo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni – non fondatezza. Il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio di costituzionalità, deve operare all’interno del complessivo sistema della previdenza essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema incidere sulle pensioni più elevate presentarsi come prelievo sostenibile rispettare il principio di proporzionalità essere comunque utilizzato come misura una tantum. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 166/2012 non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. 7 LUGLIO 2016, N. 166 C.S.M Nota dell’11 giugno 2015 del Presidente della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la quale il C.S.M. viene invitato formalmente a comunicare i nominativi degli agenti contabili operanti nel proprio ambito e a presentare i conti giudiziali a partire dall’anno 2010 – nota di risposta del 31 luglio 2015 del Segretario generale del C.S.M., con la quale viene comunicato che il Comitato di presidenza aveva deliberato di rispondere che il C.S.M. non rientra nel novero degli enti sottoposti ai doveri di rendicontazione periodica alla Corte dei conti – sentenza n. 70 del 17 febbraio 2016 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, che dichiara che gli agenti contabili operanti nell’ambito del C.S.M., come individuati nel Regolamento di amministrazione e contabilità [ovvero, l’istituto cassiere, l’economo e il consegnatario dei beni] sono soggetti al giudizio di conto di competenza della Corte dei conti e che, per l’effetto, ordina al Consiglio superiore della magistratura di depositare i conti degli agenti contabili relativi all’anno 2014 entro 120 giorni dalla notifica della stessa sentenza – conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – ammissibilità. Al C.S.M. è già stato riconosciuto lo status di potere dello Stato, trattandosi di un organo di rilievo costituzionale”, direttamente investito di determinate funzioni dalla Costituzione, con competenza ad esercitarle in via definitiva ed in posizione di indipendenza da altri poteri. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 380/2003 il Consiglio superiore della magistratura può essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato essendo l’organo direttamente investito delle funzioni previste dall’art. 105 Cost., con competenza ad esercitarle in via definitiva e in posizione di indipendenza da altri. 7 LUGLIO 2016, N. 162 PROCEDIMENTO CIVILE. Controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti – obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale – non fondatezza. Il meccanismo della negoziazione assistita, reso obbligatorio nelle controversie risarcitorie di danno da circolazione di veicoli o natanti, riflette un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela del danneggiato e quella di interesse generale di contenimento del contenzioso, anche in funzione degli obiettivi del giusto processo”, per il profilo della ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 243/2014 la tutela giurisdizionale non deve necessariamente porsi in relazione di immediatezza con il sorgere del diritto, ma la determinazione concreta di modalità e di oneri non deve rendere difficile o impossibile l’esercizio di esso. 7 LUGLIO 2016, N. 161 SANITÀ PUBBLICA. Norme della Regione Abruzzo – disciplina della fase transitoria dell’accreditamento delle strutture socio sanitarie – previsione che le strutture di cui all’art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, come modificata dalla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 3, nonché quelle che fino all’anno 2014 hanno erogato prestazioni socio sanitarie in esecuzione di Progetti Obiettivo” approvati ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono continuare ad erogare le stesse prestazioni fino al 31 dicembre 2015, in attesa della puntuale ridefinizione della normativa regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi – non fondatezza. La materia dell’accreditamento delle strutture sanitarie è riconducibile, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, alla potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 292/2012 in tema di ’accreditamento delle strutture sanitarie, il termine finale previsto dalla legislazione statale, all’art. 1, co. 796, lett. t , della legge n. 296/2006, per il passaggio dall’accreditamento provvisorio a quello definitivo, costituisce principio fondamentale della materia che le Regioni sono tenute a rispettare. 7 LUGLIO 2016, N. 160 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Legge di stabilità 2015 – disposizioni in materia di servizi pubblici locali – previsione che gli enti locali partecipano obbligatoriamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’art. 3-bis del decreto-legge 13/08/2011 n. 138 – previsione che qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere, i poteri sostitutivi – non fondatezza. La disposizione di cui all’art. 1, co. 609, della legge n. 190/2014 è stata concepita per promuovere processi di aggregazione e rafforzare la gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, attraverso una pluralità di misure coordinate in un tessuto normativo in cui, accanto all’obbligo, per gli enti locali, di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, attribuisce anche, ad esempio, agli enti di governo il compito di predisporre la relazione sull’affidamento del servizio, e prevede che le deliberazioni assunte dagli enti di governo sono valide senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi dei singoli enti locali. Tale disposizione trova un duplice fondamento nelle competenze che l’art. 117 Cost. attribuisce allo Stato, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della concorrenza. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 46/2013 deve essere riconosciuta allo Stato la competenza a disciplinare il regime dei servizi pubblici locali, per gli aspetti che hanno una diretta incidenza sul mercato e sono strettamente funzionali alla gestione unitaria. 7 LUGLIO 2016, N. 158 ENERGIA. Norme della Regione Piemonte – misura del canone per l’uso energetico e di riqualificazione dell’energia – determinazione – non fondatezza. La determinazione e quantificazione dei canoni idroelettrici è riconducibile alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, salvo che per la definizione dei ”criteri generali” per la determinazione dei loro valori massimi , ascrivibile invece alla materia tutela della concorrenza”. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 452/2007 la natura di materia trasversale della tutela della concorrenza fa sì che essa possa intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, ma nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi cui è preposta. 23 GIUGNO 2016, N. 152 PROCEDIMENTO CIVILE. Poteri del giudice in sede di pronuncia sulle spese – condanna aggiuntiva della parte soccombente al pagamento di somma equitativa per abuso del processo – previsione a favore della controparte vittoriosa, anziché a favore dell’erario – non fondatezza. La motivazione che ha indotto il legislatore a porre a favore della controparte” la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche d’ufficio, dal giudice è ricollegabile all’obiettivo di assicurare una maggiore efficacia deterrente allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna. Sull’argomento, cfr. Corte Cass., n. 3303/2014 la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa.