RASSEGNA TAR

TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III 18 MAGGIO 2016, N. 2554 AUTOTUTELA – AUTOTUTELA E GIURISDIZIONE. Il riparto di giurisdizione in materia di provvedimenti di ritiro di contributi pubblici. Il ritiro di un contributo pubblico per inadempimento del concessionario agli obblighi discendenti da norme, dal provvedimento, dal disciplinare o dall’accordo di concessione, anche ove assuma la forma e i caratteri di un provvedimento di decadenza o di revoca, delinea in termini di diritto soggettivo la situazione giuridica del destinatario e conseguentemente radica la giurisdizione del Giudice ordinario. Viceversa, la giurisdizione spetta al Giudice amministrativo se la controversia si situi nella fase procedimentale precedente l’erogazione ovvero in quella successiva, ma allorché il contributo venga annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse e non per inadempienze del concessionario. L’art. 1, comma 136, L. n. 311 del 2004 - nel fissare un preciso limite temporale tre anni entro il quale le Amministrazioni pubbliche possono esercitare il potere di riesame dei provvedimenti dalle stesse adottati - traduceva prima della sua abrogazione per effetto dell'art. 6, l. 7 agosto 2015, n. 124 in un dato concreto il parametro indeterminato del termine ragionevole di cui all'art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 previsto in via generale per l'esercizio di tale potere e individuava legislativamente un punto di equilibrio tra il potere di annullamento d'ufficio per ragioni di convenienza economico-finanziaria e l'esigenza di certezza nei rapporti contrattuali fra Pubblica amministrazione e privati, senza lasciare quindi alcuno spazio ulteriore per l'esercizio dell'autotutela finalizzata ad evitare un illegittimo esborso di pubblico denaro. TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I 17 MAGGIO 2016, N. 1262 ESPROPRIAZIONE – ACQUISIZIONE SANANTE. Esclusa l’ammissibilità di un’acquisizione sanante parziale. La limitazione della disposizione acquisitiva ad una parte sola dell’area complessivamente occupata presenta insuperabili profili di illogicità, non solo dal punto di vista dell’interesse privato, il quale vedrebbe ancora ingiustamente sacrificato il suo diritto di proprietà, senza ricevere alcuna forma di ristoro da parte della P.A., relativamente all’area occupata e non acquisita, ma anche dal punto di vista dell’interesse pubblico, se si considera che le valutazioni inerenti l’opportunità dell’attivazione del rimedio acquisitivo non possono essere effettuate in maniera frazionata, attraverso il ricorso a plurimi provvedimenti acquisitivi basti pensare alla considerazione, necessariamente unitaria e complessiva, dei costi dell’acquisizione ed alla loro influenza sulla decisione di esercitare il potere acquisitivo .