RASSEGNA TAR

TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. II 27 MAGGIO 2016, N. 907 CONTRATTI PUBBLICI – AVVALIMENTO. Il contratto di avvalimento non può essere sottoposto a condizione. L'istituto dell’avvalimento è volto ad assicurare l’effettività dell’impegno assunto con il contratto, a tutela sia dell'interesse pubblico che fa capo alla stazione appaltante, sia delle regole di fondo dell’autonomia privata, secondo le quali la serietà dell'intento e la concretezza dell’obbligo, quali si manifestano nell’oggetto e nella causa negoziale, sono presupposti necessari perché l'accordo delle parti produca l’effetto vincolante tipico dell'atto di autoregolamento. Poiché funzione dell’avvalimento non è solo consentire al concorrente di partecipare ad una gara per la quale risulta privo dei requisiti di qualificazione, ma anche di garantire alla stazione appaltante la corretta esecuzione del contratto aggiudicato, la decisione dell’ausiliaria di concedere l’avvalimento non può essere sottoposta ad alcuna condizione. Difatti, l’impresa ausiliaria non è un soggetto terzo rispetto all'appalto essa si deve impegnare anche verso la stazione appaltante a mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse necessarie per l’esecuzione del contratto, divenendo così titolare di un'obbligazione dipendente rispetto a quella principale assunta dell'ausiliata. Atteso che il contratto di avvalimento non esaurisce i propri effetti tra le parti, ma ha, altresì, la funzione di consentire all’ausiliata la partecipazione e la corretta esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione, tale funzione sarebbe inevitabilmente compromessa laddove l’impresa ausiliaria potesse sottrarsi ad nutum all’esecuzione delle prestazioni nei confronti dell’ausiliata esiste infatti un interesse pubblico, consistente nella garanzia di esecuzione a regola d’arte del contratto aggiudicato, a che l’impegno della prima nei confronti della seconda sia serio e certo nella sua realizzazione. TAR LIGURIA, GENOVA, SEZ. I 8 GIUGNO 2016, N. 583 SILENZIO – SILENZIO ASSENSO – AMBITO DI APPLICAZIONE. Subingresso in concessione demaniale marittima e silenzio-assenso. Il subingresso nella concessione demaniale marittima accede al titolo in essere e determina la novazione soggettiva del rapporto concessorio, vale a dire la sostituzione di un soggetto nell’ambito del medesimo rapporto, senza che mutino le relative condizioni e scadenze. Tuttavia, non può escludersi che anche l’autorizzazione al subingresso sia caratterizzata da margini di discrezionalità, in quanto, seppure il codice e il regolamento nulla dispongano al riguardo, la finalità di proficua utilizzazione del bene può implicare l’esigenza di valutare l’idoneità tecnica ed economica dell’acquirente o aggiudicatario. È qualificabile come silenzio-assenso” il silenzio serbato da un’Amministrazione comunale a fronte di un’istanza di voltura di concessione demaniale marittima.