RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, AD. PL. 25 MAGGIO 2016, N. 10 CONTRATTI PUBBLICI – DURC. Le controversie in materia di d.u.r.c. nuovamente all’attenzione dell’Adunanza Plenaria. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l’affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l’accertamento inerente alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara. Tale accertamento viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale. L’ambito di applicazione dell’art. 31 del d.l. n. 69 del 2013 è limitato ai rapporti fra ente previdenziale ed operatore privato richiedente il rilascio del d.u.r.c. pertanto va escluso che detta disposizione abbia determinato una implicita modifica all’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006. CONS. STATO, AD. PL. 24 MAGGIO 2016, N. 9 EDILIZIA – NULLA OSTA PAESISTICO. Il nulla osta dell’Ente Parco, ex all’art. 13, comma 1, della L. n. 394/1991. Il dato qualificante dell’istituto di cui all’art. 13, comma 1, della L. n. 394/1991 è costituito dall’obbligatorietà della sua richiesta ai fini del rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco ”, e quindi allorché debba verificarsi la compatibilità con la tutela dell’area naturale protetta di specifici interventi di modificazione o trasformazione che su di essa possono incidere. Ciò corrisponde alla ratio dell’istituto, finalizzato all’accertamento - da parte dell’Ente preposto - dell’impatto dell’intervento richiesto sui valori naturali e paesaggistici del parco, e quindi della sua ammissibilità a fronte della prioritaria esigenza di salvaguardia e tutela di tali valori. Il legislatore ha chiaramente costruito il nulla osta di cui all’art. 13, comma 1, della l. n. 394/1991 come atto destinato a precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi puntuali”, ossia legittimanti un singolo e specifico intervento di trasformazione del territorio ne deriva che la previsione di cui all'art. 13 – così come quelle complementari delle leggi regionali in materia – non è applicabile agli atti di programmazione e pianificazione urbanistica, quand’anche connotati da contenuti fortemente specifici e puntuali quanto a prefigurazione delle future trasformazioni del territorio, come è nel caso del Programma integrato di intervento, giusta la disciplina generale di cui all’art. 16 della l. 17 febbraio 1992, n. 179 Norme per l’edilizia residenziale pubblica e quella regionale di cui alla legge regionale del Lazio 26 giugno 1997, n. 22 Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione . L’eventuale anticipazione della richiesta di nulla osta alla fase di approvazione del piano attuativo non può mai determinare l’esclusione della necessità di acquisizione dell’assenso ex art. 13, l. n. 394/1991 nel momento successivo del rilascio dei titoli ad aedificandum, laddove solo è dato apprezzare in modo compiuto e globale l’impatto dell’intervento sul territorio.