RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. VI 6 MAGGIO 2016, N. 1835 ACCESSO – RAPPORTI CON LA RISERVATEZZA DI TERZI. Il datore di lavoro può accedere alle dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede ispettiva? Sussiste il diritto del datore di lavoro ad accedere integralmente ai verbali dell’ispezione subita ed alle dichiarazioni dei dipendenti ivi riportate nel caso in cui non vi siano più rapporti di lavoro in atto tra i lavoratori che hanno reso le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e il datore di lavoro ha chiesto l’accesso ai relativi verbali. CONS. STATO, SEZ. IV 5 MAGGIO 2016, N. 1808 RISARCIMENTO DEL DANNO – IPOTESI DI AZIONI RISARCITORIE CHE GENERANO PROBLEMI DI RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE. Responsabilità per sola” culpa in eligendo ed in vigilando della PA il GA non ha giurisdizione. Nel caso in cui il ricorrente chieda il risarcimento del danno che, lungi dal discendere come conseguenza diretta da un provvedimento amministrativo lesivo di interessi legittimi o dalla mancata o ritardata adozione di tale atto , discenda invece dall’accertamento di un generale comportamento negligente e/o omissivo della pubblica amministrazione in sede di controllo sugli organi, lesivo del principio del neminem ledere, e del tutto prescindente dall’esercizio di un potere amministrativo ovvero dal mancato esercizio di un potere amministrativo obbligatorio ex art. 30, co. 2, c.p.a. , non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo. Nella ipotesi della culpa in eligendo o in vigilando è del tutto evidente che la responsabilità attribuita all’amministrazione non discende dalla illegittimità dell’atto adottato, ma attiene al più generale comportamento del funzionario legato da rapporto di servizio o di ufficio , il cui comportamento illecito eventualmente causativo di danno a privati, pur svoltosi in cesura di rapporto organico proprio perché penalmente illecito , avrebbe tuttavia potuto essere evitato attraverso un diligente esercizio del potere di scelta recte di preposizione organica , ovvero di vigilanza sull’operato del medesimo funzionario la responsabilità dell’amministrazione per culpa in eligendo ed in vigilando, però, pone tale responsabilità fuori dal rapporto che lega il danno quale conseguenza diretta all’atto amministrativo, per il tramite del nesso di causalità pertanto, quando la responsabilità dell’amministrazione non discende dall’atto amministrativo adottato, ma da un suo più generale comportamento negligente, dal quale si afferma essere derivato un danno al privato, la giurisdizione non compete al Giudice amministrativo.