RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

20 MAGGIO 2016, N. 111 IMPOSTE E TASSE. Agevolazioni fiscali – agevolazioni ai fini IRPEF ed ICI previste per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche” – non fondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, co. 2, della legge n. 413/1991 e dell’art. 2, co. 5, del decreto-legge n. 16/1993 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge n. 75/1993 sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto tali disposizioni limitano l’agevolazione fiscale prevista ai fini IRPEF e ai fini ICI solo agli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche”, senza prevedere analogo beneficio anche in favore degli immobili gravati da prescrizioni di tutela indiretta”, non è fondata. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 292/1987 le disposizioni che prevedevano agevolazioni fiscali, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità. 20 MAGGIO 2016, N. 110 ENERGIA. Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale introdotte dal decreto-legge 12/09/2014 n. 133 c.d. sblocca Italia” – previsione che i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità nonché indifferibili e urgenti – previsione che all’autorizzazione unica di cui all’art. 52-quinquies del d.P.R. 08/06/2001 n. 327 sono soggetti anche i gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse – previsione che l’acquisizione dell’intesa con la singola Regione interessata è necessaria solo per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle infrastrutture lineari energetiche” individuate dall’Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all’art. 9 del decreto legislativo 21/05/2004 n. 169 – non fondatezza. L’attribuzione di carattere di interesse strategico” ad alcune specifiche infrastrutture individuate dall’art. 37, co. 1, del d.l. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge n. 164/2014 – da ritenere espressione normativa di un indirizzo volto a fornire impulso e rilievo allo sviluppo energetico nazionale – deve essere collocata e interpretata alla luce delle specifiche discipline che regolano localizzazione, realizzazione e autorizzazione all’attività, per ciascuna delle infrastrutture elencate dalla disposizione impugnata, la quale, così interpretata, non reca perciò alcuna lesione alle attribuzioni costituzionali regionali. Sull’argomento, cfr. Corte Cost. n. 163/2012 la Regione può essere spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di un’intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un’adeguata autonomia, che l’ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere. 20 MAGGIO 2016, N. 109 STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. Coltivazione di piante di cannabis - sanzione penale – non fondatezza. L’attitudine della coltivazione di cannabis ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, rende non irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità di tale condotta. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 360/1995 l’art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni non contrasta con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la coltivazione di piante da cui si estraggano stupefacenti, come invece l’importazione, l’acquisto e la detenzione, sia assoggettata a punizioni solamente amministrative se finalizzata all’uso personale, dato che la coltivazione è estranea dall’area delle condotte immediatamente contigue al consumo personale, ciò rendendo giustificata la disciplina differenziata. 12 MAGGIO 2016, N. 107 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Nota del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 luglio 2012, n. 0052547, avente per oggetto Accantonamento ex art. 13, comma 17, e art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e art. 35, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e art. 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 - Previsione che, nelle more delle norme di attuazione di cui all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, saranno operati gli accantonamenti previsti dalle disposizioni sopra indicate, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali a titolo di concorso alla finanza pubblica - Previsione per la Regione Siciliana che l’Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione provvederà a trattenere l’importo quantificato per il 2012 nella somma di 335.012.609,15 euro per il successivo versamento al bilancio dello Stato in caso di mancata emanazione della procedura di cui al citato art. 27 della legge 05/05/2009 n. 42 – conflitto tra Stato e Regioni – accoglimento del ricorso. Nel suo compito di custode della finanza pubblica allargata lo Stato deve tenere comportamenti imparziali e coerenti per evitare che eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possa riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica. Pertanto, il coordinamento degli enti territoriali deve essere improntato a canoni di ragionevolezza e di imparzialità nei confronti dei soggetti chiamati a concorrere alla dimensione complessiva della manovra di finanza pubblica. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 138 del 2013 lo Stato è direttamente responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall’ordinamento comunitario che da quello nazionale. Ne deriva, tra l’altro, che, ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, lo Stato deve vigilare affinché il disavanzo di ciascun ente territoriale non superi determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità che si sono succedute a partire dal 2002. 12 MAGGIO 2016, N. 106 SPESE DI GIUSTIZIA. Liquidazione del compenso all’ausiliario del giudice – termine per proporre opposizione al decreto di pagamento – soppressione, ad opera del decreto legislativo 01/09/2011 n. 150, del termine perentorio di venti giorni dall’avvenuta comunicazione, previsto dalla normativa originaria – conseguente mancanza di termini decadenziali, non surrogabile dal termine, eccessivamente lungo, di prescrizione ordinaria – non fondatezza. L’attrazione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario Sull’argomento, cfr. Corte Cost. n. 65/2014 è infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 3, 1° comma, e 14, 2° comma, D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, nella parte in cui prevedono che, nei procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, il tribunale decida in composizione collegiale, anziché monocratica, e che ai medesimi procedimenti non si applichi l’art. 702-ter, 2° comma, c.p.c., in relazione all’art. 54, 4° comma, lett. a , L. 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all’art. 76 Cost 12 MAGGIO 2016, N. 102 BORSA. Intermediazione finanziaria – abuso di informazioni privilegiate – trattamento sanzionatorio – denunciata previsione di sanzioni amministrative salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”, anziché salvo che il fatto costituisca reato” – in via subordinata processo penale – divieto di un secondo giudizio – applicabilità nel caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto, nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale, ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli – inammissibilità. È pacifico, in base alla consolidata giurisprudenza europea, che il divieto di bis in idem ha carattere processuale e non sostanziale. Esso, in altre parole, permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, ma richiede che ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro. Non può negarsi che un siffatto divieto possa di fatto risolversi in una frustrazione del sistema del doppio binario, nel quale alla diversa natura, penale o amministrativa, della sanzione si collegano normalmente procedimenti anch’essi di natura diversa, ma è chiaro che spetta anzitutto al legislatore stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che tale sistema genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU. In senso conforme, cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. II, 4/3/2015, n. 18640/10 l’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, deve essere inteso nel senso che esso vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo illecito nella misura in cui alla base di quest’ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi oggetto di una precedente decisione di assoluzione o di condanna già passata in giudicato. 12 MAGGIO 2016, N. 101 AMBIENTE. Norme della Regione Lombardia – disposizioni per l’attuazione della programmazione economico finanziaria regionale – rifiuti – previsione che con l’espressione rifiuti prodotti nel territorio regionale” si intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani – previsione che il contributo di cui all’art. 35, comma 7, del decreto-legge 13/09/2014 n. 133, convertito in legge 11/11/2014 n. 164, è determinato nella misura di euro 20 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico e che il trattamento è da attuarsi previo accordo tra le Regioni interessate – illegittimità costituzionale. L’art. 14, commi 3-bis e 3-ter, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, aggiunti dall’art. 6, comma 1, lett. a , della legge della Regione Lombardia n. 35/2014, è costituzionalmente illegittimo, avendo tale disposizione inserito, nella categoria dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale”, indistintamente tutti i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, ledendo la competenza statale esclusiva nella materia tutela dell’ambiente”. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 180/2015 la disciplina dei rifiuti rientra, per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia della tutela dell’ambiente”.