RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. IV 20 APRILE 2016, N. 1557 CONTRATTI PUBBLICI – DURC. Regolarità contributiva delle imprese partecipanti ad una gara pubblica. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, del D.L. n. 69 del 2013, deve darsi continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L’art. 31, comma 8, del D.L. n. 69 del 2013 non ha in alcun modo modificato la disciplina dettata dall'art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006 pertanto, la regola del previo invito alla regolarizzazione non trova applicazione nel caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dall'impresa per la partecipazione alla gara. L'istituto dell'invito alla regolarizzazione il c.d. preavviso di DURC negativo può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione, con la conseguenza che ogni controversia avente ad oggetto la mancata regolarizzazione, da parte dell’ente previdenziale, della posizione contributiva del debitore appartiene alla giurisdizione del giudice del lavoro. Al G.A. è consentita la valutazione del contenuto delle certificazioni relative alla regolarità della posizione contributiva delle imprese concorrenti, perché la stessa costituisce requisito di ammissione alle gare per l'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture operando tale valutazione, quindi, il G.A. non pone in essere alcun sconfinamento dai limiti esterni della sua giurisdizione. La verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni Durc si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. CONS. STATO, SEZ. III 15 APRILE 2016, N. 1532 RISARCIMENTO DEL DANNO – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE. Rinegoziazione del contratto di servizio energia e responsabilità precontrattuale della P.A. Anche quando una disposizione normativa o una previsione dei precedenti atti di gara consentano la proroga o rinnovazione del contratto con il contraente originario, proprio in quanto possibilità derogatoria di un divieto generale, si tratta di mera facoltà ne consegue che, se l’Amministrazione ritiene non conveniente rinegoziare la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza, ben può la stessa procedere ad espletare una procedura di evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente. La violazione delle regole di correttezza, che presiedono alla formazione del contratto, può assumere rilevanza solo dopo che la fase pubblicistica abbia attribuito al ricorrente effetti concretamente vantaggiosi, e solo dopo che tali effetti siano venuti meno nonostante l'affidamento ormai conseguito dalla parte interessata come nel caso di annullamento per illegittimità degli atti della sequenza procedimentale, ovvero di revoca della gara o dell’aggiudicazione, o di rifiuto a stipulare il contratto con l’aggiudicataria . Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale sono necessari i seguenti presupposti che tra le parti siano intercorse trattative che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo che, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. In tema di responsabilità precontrattuale della P.A., se tale responsabilità non è ipotizzabile per la violazione del dovere di correttezza di cui all'art. 1337 c.c. rispetto al procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, essa è viceversa ammissibile con riguardo alla fase successiva alla suddetta scelta invero, ove in questo caso la P.A. receda dalle trattative, detto recesso è sindacabile sotto il profilo della violazione del dovere del neminem laedere nel caso in cui la P.A. sia venuta meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche all'affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto.