RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. VI 6 APRILE 2016, ORD. N. 1380 CONSOB – FUNZIONI DI VIGILANZA – VIGILANZA REGOLAMENTARE. Offerta pubblica di acquisto OPA e determinazione del prezzo da parte della Consob. Va rimessa alla Corte di Giustizia UE la soluzione della seguente questione pregiudiziale Se osti alla corretta applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, comma 2, della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, in relazione ai principi generali stabiliti dall’art. 3, paragrafo 1, della stessa Direttiva, nonché alla corretta applicazione dei principi generali di diritto europeo della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di ragionevolezza, di trasparenza e di non discriminazione, una normativa nazionale, quale quella dell’articolo 106, comma 3, lettera d , numero 2 , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , e successive modificazioni, e dell’art. 47-octies della deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti , e successive modificazioni, nella parte in cui le citate disposizioni autorizzano la Consob ad aumentare l’offerta pubblica di acquisto di cui al citato articolo 106, qualora ricorra la circostanza che vi sia stata collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori”, senza individuare le specifiche condotte che integrano tale fattispecie, e dunque senza determinare chiaramente le circostanze e i criteri, in presenza dei quali la Consob è autorizzata a rettificare in aumento il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto . La ratio della disciplina dell’OPA obbligatoria nelle società quotate, che si finanziano attraverso il mercato dei capitali, deve rinvenirsi nella circostanza che, con l’accrescersi della misura del possesso azionario, o anche di strumenti finanziari diversi dalle azioni ma che attribuiscono la disponibilità del diritto di voto, si attualizza sempre più la possibilità che il soggetto che ne è detentore influenzi i meccanismi di formazione delle determinazioni sociali, sicché la partecipazione sociale può diventare il mezzo per esercitare un autentico potere di indirizzo gestorio anche quando la stessa non integra gli estremi di una partecipazione di controllo in senso tecnico. Nel diritto della concorrenza e di connessa regolazione dei mercati, il concetto di accordo anche collusivo vietato per ragioni di tutela del mercato non necessariamente assume il significato di accordo espresso avente ad oggetto immediato e diretto il contenuto vietato dalla legge tuttavia, la sussistenza di un accordo vietato può essere desunto anche da condotte apparentemente autonome degli operatori, da cui su un piano oggettivo scaturisca l’effetto vietato dalla legge. CONS. STATO, SEZ. V 13 APRILE 2016, N. 1477 ELEZIONI – RICORSI IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI. Sui caratteri del ricorso in materia elettorale e sulle regole vigenti in materia di elezioni. Nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e dell'onere della prova è da considerarsi attenuato in considerazione della situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse a contestare le operazioni elettorali illegittime sulla base di dati informativi di carattere indiziario e della correlata esigenza di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost. ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, quindi, è necessario e sufficiente che l'atto introduttivo indichi, non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono, mentre si appalesano inammissibili azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte. In applicazione del principio del favor voti”, allorché l'elettore voti per una lista, ma poi indichi preferenze per candidati appartenenti ad una lista differente, vanno annullate le preferenze, ma resta salvo il voto di lista che presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari. Nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare.