RASSEGNA TAR

TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. III 7 APRILE 2016, N. 960 ACCESSO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Per accedere agli atti della procedura negoziale occorre partecipare alla procedura medesima? Tutte le imprese che operano nel settore di attività oggetto di un contratto che l’amministrazione abbia assegnato con una procedura negoziata hanno diritto ad accedere agli atti della procedura culminata nel suddetto contratto, a prescindere dal fatto che esse abbiano partecipato, o meno, alla procedura. L'interesse all'accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e quindi la legittimazione all'accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I 6 APRILE 2016, N. 4169 CONTRATTI PUBBLICI – PRINCIPI. È inammissibile la regolarizzazione postuma dell’offerta di gara. La stazione appaltante non può richiedere ai concorrenti alcuna integrazione documentale che si traduca, nei fatti, in una modificazione in itinere dell’offerta già presentata. La regolarizzazione postuma dell’offerta di gara non può mai essere riferita agli elementi essenziali dell'offerta medesima invero, la possibilità che i concorrenti regolarizzino, oppure integrino, la documentatone allegata alla domanda incontra, tra gli altri, il limite della immodificabilità dell'offerta e della perentorietà del termine per la sua presentazione e, più in generale, non può tradursi in una lesione della regola della par condicio che informa tutte le procedure di confronto competitivo. Nelle gare pubbliche l'integrazione documentale è ammissibile solo per la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.