RASSEGNA TAR

TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I 1 APRILE 2016, N. 3983 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. Intese restrittive della libertà di concorrenza. Intese anticoncorrenziali fra imprese e carattere oggettivo della nozione di intesa. L’unico presupposto perché l’intesa possa essere considerata anticoncorrenziale e debba essere vietata è costituito dall’avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente l’andamento della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Infatti, nella logica della normativa antitrust, la nozione di intesa è oggettiva e tipicamente comportamentale, anziché formale, avendo al centro l'effettività del contenuto anticoncorrenziale ovvero l'effettività di un atteggiamento comunque realizzato che tende a sostituire con una collaborazione pratica la competizione che la concorrenza comporta. Ai fini della illiceità delle pratiche concordate è sufficiente la presenza dell’oggetto anticoncorrenziale, e non anche dell’effetto invero, la pratica anticoncorrenziale presuppone un comportamento dipendente dalla concertazione, ma non implica necessariamente che il comportamento stesso abbia avuto ricadute effettuali nel senso di impedire o falsare la concorrenza. Alla luce della concezione comunitaria in materia di concorrenza, ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato pertanto, pur dovendosi tenere ferma la libertà di scelta da parte delle imprese incluso il diritto a reagire in maniera intelligente al comportamento, constatato o atteso dei concorrenti , è sempre vietato ogni contatto, diretto o indiretto, tra gli operatori che abbia per oggetto o per effetto di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente o di informare tale concorrente sulla condotta che l’impresa stessa ha deciso di porre in atto. La legge inibisce ogni tipo di iniziativa consistente nel concordamento” delle linee di azione delle singole imprese, anche in funzione dell’eliminazione di incertezze sul reciproco comportamento, posto che tali iniziative finiscono con il sostituire all’alea della concorrenza il vantaggio della concertazione, così erodendo i benefici che in favore dei consumatori derivano dal normale uso della leva concorrenziale, ossia dalla fisiologica tensione di ogni impresa concorrente a ritagliarsi fette di mercato proponendo condizioni, sotto il profilo economico o sul versante dei caratteri dei prodotti e dei servizi, più appetibili per il fruitore. Affinché i contatti tra imprese possano assumere rilevanza sotto il profilo antitrust e possano, dunque, dirsi qualificati, è necessario che gli stessi riguardino incontri nei quali emerga chiaramente che le parti intendessero concertare pratiche contrarie alla concorrenza Atteso che in materia di intese vietate è ben rara l'acquisizione di una prova piena il c.d. smoking gun il testo dell'intesa documentazione inequivoca della stessa atteggiamento confessorio dei protagonisti e atteso che un atteggiamento di eccessivo rigore finirebbe per vanificare nella pratica le finalità perseguite dalla normativa antitrust, può reputarsi sufficiente e necessaria l’individuazione di indizi, purché gravi precisi e concordanti, circa l'intervento di illecite forme di concertazione e coordinamento. In particolare, l'esistenza della concertazione deve potersi desumere in via indiziaria da elementi oggettivi, quali la durata, uniformità e parallelismo dei comportamenti, gli incontri tra le imprese, gli impegni, ancorché generici e apparentemente non univoci, di strategie e politiche comuni, i segnali e le informative reciproche, il successo pratico dei comportamenti, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, ma solo da condotte concertate. TAR MARCHE, ANCONA 2 APRILE 2016, ORD. N. 188 AUTOTUTELA – REVOCA. Revoca delle agevolazioni pubbliche all’impresa in difficoltà” i dubbi del Tar Marche. Vanno rimessi alla Corte di Giustizia UE i seguenti quesiti interpretativi 1. In via preliminare, se l’art. 1, par. 7, let. c , del Reg. n. 800/2008 riguarda solo le procedure che possono essere aperte d’ufficio dalle autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri in Italia, ad esempio, il fallimento oppure anche quelle che possono essere avviate solo su istanza dell’imprenditore interessato come è nel diritto nazionale il concordato preventivo . Questo perché la norma parla di apertura nei loro confronti” di una procedura concorsuale per insolvenza. 2. Nel caso in cui si dovesse ritenere che il Reg. n. 800/2008 riguarda tutte le procedure concorsuali, se, con specifico riferimento all’istituto del concordato preventivo con continuità di cui all’art. 186-bis R.D. n. 267/1942, l’art. 1, par. 7. let. c , del Reg. CE n. 800/2008 va interpretato nel senso che la semplice sussistenza dei presupposti per l’apertura di una procedura concorsuale a carico dell’imprenditore che aspira ad ottenere un contributo a valere sui fondi strutturali inibisca la concessione del finanziamento oppure obblighi l’autorità nazionale di gestione a revocare i finanziamenti già concessi o se, al contrario, la situazione di difficoltà va verificata in concreto, tenendo conto, ad esempio, dei tempi di apertura della procedura, del rispetto da parte dell’imprenditore degli impegni assunti e di ogni altra circostanza rilevante”.