RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

5 APRILE 2016, N. 73 IMPIEGO PUBBLICO. Norme della Regione siciliana – riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi – graduatoria generale unificata dei lavoratori forestali – criteri di valutazione di cui all’art. 49 della legge regionale n. 16/1996 – applicazione alla graduatoria con effetti retroattivi alla graduatoria stessa – manifesta inammissibilità. L’art. 12, co. 1, della legge Regione Sicilia n. 5/2014 stabilisce criteri unitari di valutazione di tutti i lavoratori forestali per la formazione delle nuove graduatorie uniche distrettuali, le quali, pur salvaguardando il principio dell’inserimento dei lavoratori nel relativo contingente di appartenenza, sostituiscono l’elenco speciale previsto dall’art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996, articolato su base provinciale e suddiviso in graduatorie autonome distinte per fasce di garanzia occupazionale, alle quali si aggiungeva la graduatoria dei lavoratori fuori fascia , formata in applicazione di diversi criteri di inserimento. I nuovi criteri di valutazione sono destinati a operare solo per il futuro, per la formazione delle nuove graduatorie unificate, non incidendo sulla loro efficacia – certamente non retroattiva – il fatto che possano avere a oggetto titoli di servizio precedentemente acquisiti e già valutati ai diversi fini della formazione delle vecchie graduatorie che confluivano nell’elenco speciale regionale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 11/2007 il principio generale di irretroattività non è derogato da norme che, disciplinando la formazione di graduatorie permanenti, introducono nuovi criteri di inserimento nelle medesime, in quanto proprio il carattere permanente delle graduatorie e il loro periodico aggiornamento consentono il cambiamento dei criteri di valutazione, che intervengono in una realtà soggetta a ciclico mutamento. 5 APRILE 2016, N. 70 ESECUZIONE FORZATA. Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento – prevista possibilità di pignoramento nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in eguale misura, per ogni altro credito – mancata previsione di un minimo impignorabile necessario a garantire al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” – in subordine mancata previsione che le soglie di pignorabilità siano le stesse di quelle indicate dalla legge in materia di tributi decreto legge 02/03/2012 n. 16, convertito in legge 26/04/2012 n. 44 e che quindi debbano essere graduate a seconda della retribuzione, come indicato dall’art. 72-ter del d.P.R. 29/09/1973 n. 602, in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro e che resta ferma la misura di cui all’art. 545, comma 4, c.p.c. se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro – manifesta infondatezza – manifesta inammissibilità. La tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti, ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 248/2015 il regime dei crediti pensionistici non è assimilabile a quello dei crediti da lavoro mentre l’art. 38, co. 2, Cost. enuncia un precetto che, essendo espressione di un principio di solidarietà sociale, ha come destinatari tutti i consociati, l’art. 36 Cost. indica parametri ai quali deve conformarsi l’entità della retribuzione nei rapporti lavoratore-datore di lavoro, senza che ne scaturisca, quindi, alcun vincolo per terzi estranei a tale rapporto, oltre quello del limite del quinto della retribuzione quale possibile oggetto di pignoramento. 5 APRILE 2016, N. 68 EDILIZIA E URBANISTICA. Misure per il rilancio dell’edilizia – modifiche al T.U. in materia di edilizia d.P.R. 06/06/2001 n. 380 – contributo per il rilascio del permesso di costruire – incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – criteri di valutazione – introduzione del criterio del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso – inammissibilità. Nei giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale – che abbiano ad oggetto questioni relative a disposizioni contenute nel Titolo V della Parte Seconda della Costituzione – deve necessariamente sussistere, nella parte ricorrente, un interesse attuale e concreto a proporre l’impugnazione, per conseguire, attraverso il provvedimento richiesto, un’utilità diretta e immediata, in mancanza del quale interesse il ricorso risulta inammissibile e poiché l’unico interesse che le Regioni sono legittimate a far valere è quello alla tutela del riparto delle competenze legislative delineato dalla Costituzione, esse hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotere i loro effetti, direttamente e immediatamente, sulle prerogative costituzionalmente loro riconosciute In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 251/2015 le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 soltanto se esso si risolva in un’esclusione o una limitazione dei poteri regionali, senza che possano avere rilievo denunce di illegittimità o di violazione di princìpi costituzionali che non ridondino in lesioni di sfere di competenza regionale. 5 APRILE 2016, N. 66 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Misure per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero, nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale – previsione che tutte le entrate derivanti dall’esperimento delle procedure di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 1, co. 7, legge n. 186/2014 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio è costituzionalmente illegittima nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 19/2015 a certe condizioni, allo Stato è consentito di prescindere dall’accordo con la Regione e di assumere determinazioni normative unilaterali afferenti all’assetto delle reciproche relazioni finanziarie, riguarda le sole ipotesi per le quali l’unilaterale determinazione trovi giustificazione nella tempistica della manovra finanziaria e nella temporaneità di tale soluzione. Tale opzione è, infatti, configurabile solo quando l’indifferibilità degli adempimenti connessi alla manovra finanziaria impone allo Stato di rispettare senza indugi i vincoli di bilancio previsti o concordati in seno all’Unione europea, realizzando comunque la successiva negoziazione di altre componenti finanziarie attive e passive, ulteriori rispetto al concorso fissato nell’ambito della manovra di stabilità. 24 MARZO 2016, N. 64 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale – disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni – previsione, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale, della riduzione dei canoni di locazione, a decorrere dal 1° luglio 2014, nella misura del 15% di quanto corrisposto, applicando tale decremento anche ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data – previsione dell’inserimento automatico di tale riduzione nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., anche in deroga alle eventuali clausole difformi opposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore – previsione della possibilità di rinnovo del rapporto di locazione solo in presenza della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione e della permanenza delle esigenze allocative – previsione di disciplina similare per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione – previsione della facoltà, per le Regioni, di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire comunque risparmi non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione della medesima disposizione – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 24, co. 4, lett. b , decreto-legge n. 66/2014 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale , convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, legge n. 89/2014, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell’art. 3, decreto-legge n. 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative, sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sino all’anno 2016 . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 79/2014 le disposizioni statali che impongono limiti alla spesa regionale sono configurabili quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, alla duplice condizione che a prevedano un limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, che lasci alle Regioni libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa b abbiano il carattere della transitorietà. 24 MARZO 2016, N. 63 CONFESSIONI RELIGIOSE. Norme della Regione Lombardia – disposizioni per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi – applicabilità agli enti delle confessioni acattoliche – possibilità, per le confessioni prive di intesa legislativamente approvata, subordinata all’esistenza di specifici requisiti tra cui, la presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale nonché un significativo insediamento nell’ambito del Comune nel quale vengono effettuati gli interventi – possibilità, per le confessioni prive di intesa legislativamente approvata, subordinata alla condizione che i relativi statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione – attribuzione a una consulta regionale istituita, nominata e disciplinata dalla Giunta regionale del compito di rilasciare parere preventivo obbligatorio sulla sussistenza del predetto requisito e degli altri stabiliti dalla medesima normativa – previsione che all’uopo essi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato, nella quale sia espressamente contemplata la possibilità di risoluzione o di revoca in caso di accertamento da parte del Comune di attività non previste nella convenzione – illegittimità costituzionale parziale. La Regione è titolata, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e realizzazione di luoghi di culto viceversa, essa esorbita dalle sue competenze se, ai fini dell’applicabilità di tali disposizioni, impone requisiti differenziati e più stringenti per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata un’intesa ai sensi dell’art. 8, co. 3, Cost. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 59/1958 l’esercizio della libertà di aprire luoghi di culto, pertanto, non può essere condizionato a una previa regolazione pattizia regolazione che può ritenersi necessaria solo se e in quanto a determinati atti di culto vogliano riconnettersi particolari effetti civili.