RASSEGNA TAR

TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II 22 MARZO 2016, N. 3580 CONTRATTI PUBBLICI – SOCCORSO ISTRUTTORIO. Soccorso istruttorio e controllo sul possesso dei requisiti ex art. 48 D.Lgs. n. 163/2006. Il c.d. soccorso istruttorio riguarda la sola fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara, ma non anche la fase del controllo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa il cui possesso sia stato dichiarato nel segmento procedimentale anzidetto. In altri termini, il soccorso istruttorio, ivi compreso il soccorso rinforzato, attiene alla fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali, non anche alla fase della comprova della loro sussistenza. L’esclusione dell’impresa che non comprova il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, lungi dal dover essere prevista dalla lex specialis di gara, è prevista dalla norma generale di cui all’art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui, ove tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11. In tema di esclusione dalla gara pubblica, l’art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 può essere scorporato in due distinte ipotesi la prima, da intendere nel senso che il mancato adempimento alla prescrizione di legge id est la presentazione fuori termine della documentazione dà senz’altro luogo all’esclusione in base al principio di carattere generale ora contenuto nell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici secondo cui la stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste da leggi vigenti la seconda, prevista dalla successiva parte della disposizione per le ipotesi più gravi, in cui la comprova non vi sia stata, dà luogo non solo all’esclusione, ma anche all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di vigilanza ora ANAC . TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I 4 MARZO 2016, N. 1183 CONTRATTI PUBBLICI – DURC . DURC irregolare ed esclusione dalle gare pubbliche. Eventuali errori contenuti nel DURC, involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, vanno devoluti alla cognizione del giudice ordinario, o all'esito di proposizione di querela di falso, o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria. Infatti, ciò che forma oggetto di valutazione ai fini del rilascio del certificato è la regolarità dei versamenti in questo ambito non viene in rilievo un rapporto pubblicistico, bensì un rapporto obbligatorio previdenziale di natura privatistica. In altri termini, il rapporto sostanziale di cui il DURC è mera attestazione si consuma interamente in ambito privatistico, senza che su di esso vengano ad incidere direttamente o indirettamente poteri pubblicistici, per cui il sindacato sullo stesso esula dall'ambito della giurisdizione, ancorché esclusiva, di cui è titolare il giudice amministrativo in materia di appalti. Costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 163/2006. La nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare da quella del documento unico di regolarità contributiva ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni d.u.r.c. si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. Il DURC deve essere inteso come una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, nonché fidefacienti fino a querela di falso in considerazione di tanto, in capo alle stazioni appaltanti non residuano margini di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso riportati, e non incombe, quindi, un obbligo di svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive attestate.