RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. IV 29 FEBBRAIO 2016, N. 853 GIURISDIZIONE – COMPETENZA DEI GIUDICI SPECIALI – GIUDICE TRIBUTARIO. Il criterio di riparto della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice tributario. Al fine di assegnare una questione alla cognizione del giudice amministrativo o del giudice tributario, occorre verificare se la controversia abbia ad oggetto la concreta disciplina del rapporto amministrativo o del rapporto tributario di conseguenza, laddove risulti chiara la stretta inerenza dell'atto al rapporto tributario, è necessario affermare la spettanza della giurisdizione al Giudice tributario, essendo inutile discutere, ai fini del riparto della giurisdizione, circa la consistenza di tale posizione rispetto all'atto in questione se, cioè, si configuri un interesse legittimo o un diritto soggettivo giacché, una volta stabilita la natura tributaria dell'atto medesimo e, di conseguenza, della controversia cui dà luogo la sua impugnazione, deve essere tout court affermata la giurisdizione esclusiva del giudice tributario. Spetta al giudice tributario la competenza a decidere in merito ad una controversia avente per oggetto la contestazione, sotto il profilo dell'an o del quantum, di atti impositivi dell'amministrazione finanziaria. CONS. STATO, SEZ. IV 29 FEBBRAIO 2016, N. 860 SILENZIO – SILENZIO INADEMPIMENTO – OBBLIGO DI PROVVEDERE. Determinazione dell’indennità di esproprio è coercibile il silenzio della Commissione provinciale? Lo speciale procedimento giurisdizionale disciplinato dagli artt. 31 e 117 del c.p.a. ha la finalità di conferire al privato un potere procedimentale, strumentalmente volto a rendere effettivo l'obbligo giuridico della p.a. di provvedere tale strumento non risulta, quindi, compatibile con tutte quelle pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, concernenti viceversa diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale. A tale conclusione deve necessariamente pervenirsi nelle fattispecie in cui non sussiste la giurisdizione del g.a. in relazione al rapporto giuridico sottostante, allorché la controversia rientri nella sfera di attribuzioni proprie del g.o Qualora la questione relativa alla determinazione della indennità di espropriazione sia rimessa alla Commissione Provinciale di cui all’art. 41 del d.P.R. n. 327/2001 e quest’ultima non provveda, il rimedio ex artt. 31 e 117 del c.p.a. non è esperibile.