RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, AD. PLEN. 29 FEBBRAIO 2016, N. 5 CONS. STATO, AD. PLEN. 29 FEBBRAIO 2016, N. 6 CONTRATTI PUBBLICI – PREAVVISO DI DURC NEGATIVO. L’istituto del c.d. preavviso di DURC negativo opera solo per il DURC richiesto dall’impresa. Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione il c.d. preavviso di DURC negativo , già previsto dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i , del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto. CONS. STATO, SEZ. V 15 FEBBRAIO 2016, N. 625 RISARCIMENTO DEL DANNO – RISARCIMENTO AI DANNI DELLA P.A. IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI. Aggiudicazione illegittima e risarcimento del mancato utile al concorrente danneggiato. Il mancato utile ritraibile da un appalto illegittimamente aggiudicato a terzi costituisce una voce di danno ascrivibile alla categoria del lucro cessante di cui all’art. 1223 c.c., rappresentando invero un incremento patrimoniale atteso e non conseguito” a causa del fatto ingiusto altrui, cosicché l’onere probatorio non può essere applicato in senso rigoroso, essendo sufficiente una prova di verosimiglianza”. Per la quantificazione a fini risarcitori del mancato utile ricavabile da un appalto illegittimamente aggiudicato a terzi può essere disposta la condanna ex art. 34, comma 4, c.p.a., con determinazione dei criteri di liquidazione tale condanna, invero, consente di demandare alla fase di esecuzione della statuizione di condanna con la possibilità che la stazione appaltante formuli le proprie valutazioni al riguardo il procedimento di verifica dell’utile di impresa incorporato nel ribasso offerto in sede di gara, sulla falsariga di quanto solitamente avviene nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia.