RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

25 FEBBRAIO 2016, N. 41 PROCESSO PENALE. Misure cautelari criteri di scelta delle misure obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di cui all’art. 260 del d.lgs. 03/04/2006 n. 152 attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti , salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari restituzione atti jus superveniens. Successivamente alle ordinanze di rimessione, l’art. 4, co. 1, della legge n. 47/2015, nel modificare l’art. 275, co. 3, secondo periodo, c.p.p., ha limitato la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria a soddisfare le esigenze cautelari ai soli delitti di cui agli artt. 270, 270- bis e 416- bis del codice penale, mentre, in relazione ad una serie di altri delitti tra cui quello previsto dall’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 ha reso la presunzione relativa, essendo stabilito che alla persona gravemente indiziata dei delitti in parola è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure . Va quindi disposta la restituzione degli atti al giudice a quo , per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 190/2015 in caso di ius superveniens, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione riguardo alla rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo. 25 FEBBRAIO 2016, N. 40 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale concorso delle Regioni e delle Province autonome alla riduzione della spesa pubblica previsione che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3 previsione di ulteriori oneri a carico della Regione Siciliana, elevando il contributo a 220 milioni per l’anno 2014 e 311 milioni per il triennio 2015-2017 previsione che il mancato versamento da parte delle province e delle città metropolitane del contributo alla finanza pubblica, posto a loro carico, venga direttamente recuperato dall’Agenzia delle Entrate, a valere sui versamenti per imposte sull’assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore non fondatezza inammissibilità. In caso di ius superveniens , la questione di legittimità costituzionale deve essere trasferita quando la disposizione impugnata sia stata modificata marginalmente, senza che ne sia conseguita l’alterazione della sua portata precettiva e la modifica risulti comunque orientata in senso non satisfattivo alle richieste della ricorrente. In altri termini, se dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, la questione in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d’azione deve intendersi trasferita sulla nuova norma. Se, invece, a seguito della modifica, la norma appaia dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, si deve concludere per la portata innovativa della modifica stessa, che va impugnata con autonomo ricorso, poiché il trasferimento supplirebbe impropriamente all’onere di impugnazione. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 155/2015 se, nelle more del giudizio, le disposizioni impugnate subiscono modifiche marginali, che non incidono sulle censure svolte dai ricorrenti, in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione, le originarie questioni devono essere trasferite sul testo modificato. 25 FEBBRAIO 2016, N. 39 COMMERCIO. Norme della Regione Marche modifiche al testo unico in materia di commercio definizioni inserimento della locuzione parco commerciale previsione che i parchi commerciali sono considerati medie o grandi strutture di vendita e che l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la modifica del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione cessata materia del contendere. Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, per addivenire ad una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenienza legislativa, devono congiuntamente verificarsi due condizioni che la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate possa ritenersi satisfattiva della pretesa avanzata con il ricorso, e che le norme abrogate o modificate non abbiano ricevuto, medio tempore, applicazione. Pertanto, a seguito dell’approvazione della legge della Regione Marche n. 16/2015, ricorrendo entrambe le condizioni sopra indicate, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, co. 1, 8, co. 4, e 13 della legge regionale n. 29/2014. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 149/2015 perché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, devono congiuntamente verificarsi le seguenti condizioni a la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso b la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate. 25 FEBBRAIO 2016, N. 38 EDILIZIA POPOLARE PUBBLICA. Norme della Regione Puglia previsione che gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge n. 560 del 1993, destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio illegittimità costituzionale . L’art. 1, co. 1, lett. c , della legge della Regione Puglia n. 48/2014 che consente agli enti di gestione di destinare parte dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al diverso fine del pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà è incostituzionale in quanto contrasta con il principio dettato dalla norma statale di riferimento l’art. 3, co. 1, lett. a , del d.l. n. 47/2014 e invade, in questo modo, la competenza concorrente dello Stato nella materia coordinamento della finanza pubblica , violando l’art. 117, co. 3, Cost In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 153/2015 anche norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, possono essere ricondotte nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica, giacché il finalismo insito in tale genere di disposizioni esclude che possa invocarsi la logica della norma di dettaglio . 25 FEBBRAIO 2016, N. 37 IMPIEGO PUBBLICO. Norme della Regione Puglia previsione che le disposizioni regionali riguardanti le procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Puglia, che abbia maturato i requisiti di cui all’art. 1, comma 529, della legge di stabilità 2014 , devono intendersi quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all’Autorità di bacino e alle società in house della medesima Regione illegittimità costituzionale. L’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 47/2014 è incostituzionale per violazione dell’art. 117, co. 3, Cost., posto che la possibilità di applicare le procedure di stabilizzazione, oltre che al personale regionale, anche a quello delle agenzie regionali, degli enti, dell’Autorità di bacino e delle società in house della Regione Puglia, per come individuati nella disposizione medesima, indiscutibilmente amplia la platea dei fruitori che la disciplina statale di principio art. 1, co. 529, legge n. 147/2013 legge di stabilità 2014 ha, invece, esclusivamente riferito all’apparato amministrativo delle Regioni ed al relativo personale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 277/2013 l’art. 2, co. 2, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 17/2012 è incostituzionale, in quanto viola il principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica che si evince dalla normativa statale in tema di stabilizzazione del personale di cui all’art. 1, co. 558, della legge n. 296/2006.